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IL POSIZIONAMENTO DEGLI EMERITI
La ricostruzione effettuata trova conforto nell’articolo 10 del decreto
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che, in maniera esplicita, precisa il criterio di saldatura con cui, in cerimonie ter-
ritoriali, devono essere interpolate cariche centrali ad autorità del territorio.
Nonostante ciò, il riferimento all’ordine nazionale appare comunque impro-
prio.
A una prima lettura le due elencazioni appaiono molto simili e la prima
sembra aggiungere alla seconda le sole figure rappresentative delle istituzioni
centrali.
La lettura superficiale delle tabelle induce a confermare questa tesi anche
perché i confini inferiori delle categorie sono modulati nelle medesime forme.
In particolare, avendo riguardo alla disposizione in esame, l’interprete è indotto
a cadere in errore perché il margine ultimo dei due riferimenti presi dalla norma
(l’ultima carica della quinta categoria dell’articolo 5 e l’ultima della categoria B
dell’articolo 9) è costituito dall’autorità che ha “rango non inferiore a cariche
statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d’Armata,
purché titolare di incarico a rilevanza esterna”.
È necessario evidenziare, a questo punto, che le prime due categorie del-
l’ordine territoriale non sono ricavate semplicemente eliminando le cariche isti-
tuzionali centrali dall’elenco dell’ordine nazionale, ma sono il risultato di una
rivalutazione dell’ordine di successione delle cariche rappresentative del territo-
rio che porta a rivedere l’ordine all’interno delle categorie o anche tra categorie
diverse.
La lettura attenta porta anche ad annotare che nelle prime cinque catego-
rie dell’ordine nazionale non sono contemplate le figure del Presidente del
Consiglio comunale e provinciale, che invece sono inserite tra le cariche delle
categorie A e B dell’ordine territoriale. Meglio dunque sarebbe stato dare un
riferimento univoco al rango rivestito dalle cariche equivalenti a Generale di
Corpo d’Armata. Sul punto, però, si ritiene di dover andare oltre: il decreto
nulla dispone, in particolare, riguardo all’invito o al posizionamento delle cari-
che cessate da uffici di rango inferiore a quello di Generale di Corpo d’Armata.
In questo silenzio, consente l’estensione analogica dei principi codificati per le
autorità di livello superiore e, sostanzialmente, svuota di significato l’esplicito e
dettagliato riferimento operato dalla prima parte dell’articolo 13 alle sole prime
cinque categorie dell’articolo 5 e sana le più sopra menzionate criticità legate
alle diverse successioni codificate dall’ordine nazionale e da quello territoriale.
(6) Articolo 10 “Ulteriori cariche”: “Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non
espressamente indicate nell’ordine di cui all’articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto
disposto dall’articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A”.
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