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STUDI MILITARI




                    ➢ negli altri casi “è prevista una valutazione ponderata del Comandante di
              Corpo sull’opportunità di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di malat-
              tia, anche in considerazione della condotta complessiva del militare”, che tenga
              conto dell’interesse tra l’onere finanziario della prestazione sanitaria e la finalità
              del contrasto con l’assenteismo che la norma persegue”.

                    Questa parte è già presente nella nostra Pubblicazione C-14, ancora in
              vigore al momento della stesura della presente, che prevede che le visite medi-
              che di controllo siano richieste dal Comandante di Reparto (non di Corpo):
                    ➢ “previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei
              discendenti oneri economici connessi all’effettuazione delle visite fiscali;
                    ➢ in ogni caso, sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle gior-
              nate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
                    Ai sensi della circolare del Ministero della Difesa, la visita fiscale, in ogni
              caso, non deve essere richiesta quando:

                    ➢ la certificazione sanitaria sia stata rilasciata da un qualsiasi Organo
              Sanitario Militare di qualsiasi Forza Armata;
                    ➢ l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in
              servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquista idoneità al
              servizio), voce che prevede una specifica “spunta” sul modello ML;
                    ➢ il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali
              al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare.
                    In questa situazione c’è una sostanziale differenza con la C-14, che potreb-

              be essere fonte di contenziosi futuri, poiché nella nostra pubblicazione il secondo
              punto non esiste. Anche in questo caso l’Arma dimostra una maggiore aderenza
              alle proprie peculiarità, evitando situazioni di potenziale criticità nella gestione
              della malattia dopo un infortunio in servizio con relativo modello C. Partendo
              dal presupposto che una persona in malattia non può viaggiare, ma dovrebbe
              rimanere dove si è infortunato, tutte queste persone dovrebbero restare in caser-
              ma a terminare la fase acuta della malattia, assistiti dai medici militari. L’Arma dei
              Carabinieri, a differenza delle altre Forze Armate, non ha, salvo in rari casi,
              caserme in cui vivono centinaia di persone né medici militari in quantità tale da
              garantire una visita in ogni comando stazione; per questo motivo i Carabinieri

              ricorrono tranquillamente alla sanità pubblica, che utilizza criteri di valutazione
              a volte differenti da quella di Forza Armata. Per questo, nell’Istituzione è pos-
              sibile effettuare visite fiscali anche nel periodo di malattia che intercorre tra
              l’evento e la guarigione, soprattutto in quei militari che trascorrono la malattia
              a centinaia di chilometri dalla sede dell’infortunio, garantendo così un maggiore
              controllo in situazioni che possono sembrare clinicamente inspiegabili.


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