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DOTTRINA



             comma 1, del DPR n. 34 del 2000) attraverso la verifica triennale del manteni-
             mento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale, per prevenire,
             evidentemente, il rischio della diminuzione del livello qualitativo delle imprese
             in questo più lungo periodo, configurando la verifica triennale, con ciò, quale
             componente essenziale della fattispecie normativa della fissazione al quinquen-
             nio della durata dell’attestazione.
                  In questo quadro, perciò, non è stata ritenuta coerente con il sistema l’ipo-
             tesi che le attestazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge n. 166
             del 2002 e prorogate ex art. 1 del DPR n. 93 del 2004 potessero avere efficacia
             quinquennale non sorretta dalla richiesta della verifica e, quindi, dal suo esito
             positivo sul mantenimento dei requisiti.
                  L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è entrata nel merito di un altro
             quesito, emerso anche in giurisprudenza, e cioè se l’impresa che abbia fatto la
             richiesta della verifica possa o meno partecipare alle gare indette in pendenza
             della sua esecuzione. Al riguardo in vigenza della normativa di cui al DPR n. 34
             del 2000 (modificata con il DPR n. 93 del 2004) sono emerse due linee inter-
             pretative.
                  Secondo la prima, l’impresa può partecipare alle gare indette in pendenza
             della verifica soltanto se l’abbia richiesta entro il termine previsto dal comma 1
             dell’art. 15-bis del DPR n. 34 del 2000 (almeno sessanta giorni prima della sca-
             denza del triennio) e se la verifica è conclusa entro la scadenza del triennio di ini-
             ziale validità dell’attestazione, essendo la conclusione positiva della verifica entro
             il triennio la condizione della ininterrotta efficacia quinquennale dell’attestazio-
             ne; la detta efficacia altrimenti decorre dal successivo rilascio del certificato, non
             potendosi perciò partecipare alle gare indette dopo il triennio per effetto della
             sola  richiesta  tempestiva  della  verifica  se  questa  si  compia  successivamente
             (Cons. Stato, sez. Quinta: 12 luglio 2010, n. 4477; 18 aprile 2012, n. 2247).
                  Secondo la seconda interpretazione le imprese che abbiano richiesto la
             verifica entro il termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione
             appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica, e perciò in pen-
             denza della stessa, restando in gara in caso di verifica positiva anche se compiu-
             ta dopo il triennio, “ciò è come a dire che, in tale caso, ai fini della validità della
             domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio,
             si ha come non avvenuta” .
                                      (13)
                  Si è altresì ritenuto che l’impresa possa sottoporsi alla verifica anche dopo
             la scadenza del termine ma in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la


             (13)  Cons. Stato, sez. Quinta: 16 giugno 2009, n. 3878; 8 settembre 2010, n. 6506.

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