Page 87 - Rassegna 2021-3
P. 87

SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               per la specifica categoria richiesta non rilasciano l’attestazione di qualificazione
               ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione
               falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale ex art. 79. Dunque, non è richie-
               sta la valutazione in capo alle società d’attestazione circa l’afferenza di quanto
               presentato  rispetto  a  quanto  richiesto.  Immediatamente,  le  SOA  ne  danno
               segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui
               all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qua-
               lificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata
               e perde comunque efficacia;
                     b) ipotesi in cui la falsità della documentazione sia rilevata in corso di vali-
               dità dell’attestazione di qualificazione. In tal caso la falsità acclarata, anche nel-
               l’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, com-
               porta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa
               da  parte  della  SOA  che  ne  dà  comunicazione  all’Autorità,  ovvero  da  parte
               dell’Autorità in caso di inerzia della SOA. Conseguentemente, l’Autorità ordina
               l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione
               al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di
               un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
                     4) nulla cambia rispetto all’art. 26 del regolamento Bargone (ora art. 87) a
               proposito degli effetti sulla qualificazione da parte del Direttore tecnico, con
               limitazione  -  già  esistente  -  agli  ultimi  venti  anni  per  i  lavori  da  lui  diretti
               (comma 14 dell’art. 79);
                     5) il contenuto del comma 19 dell’art. 79 comporta un nuovo obbligo,
               quello  di  dimostrazione  della  presenza  di  operai  specializzati  con  patentino
               inseriti nel libro matricola per tutti i lavori collegati a categorie; la disposizione
               si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura
               dell’operaio qualificato con patentino certificato. In particolare, è previsto che:
               per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1,
               lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma
               4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro,
               che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto
               con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni
               successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato
               di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due
               unità rispetto alla precedente.
                     L’art. 80 disciplina l’incremento convenzionale premiante - ICP - che si
               basa sulla dell’esistenza di almeno tre dei requisiti e indici finanziari indicati nel
               comma 1, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59.


                                                                                         85
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92