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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
per la specifica categoria richiesta non rilasciano l’attestazione di qualificazione
ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione
falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale ex art. 79. Dunque, non è richie-
sta la valutazione in capo alle società d’attestazione circa l’afferenza di quanto
presentato rispetto a quanto richiesto. Immediatamente, le SOA ne danno
segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qua-
lificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata
e perde comunque efficacia;
b) ipotesi in cui la falsità della documentazione sia rilevata in corso di vali-
dità dell’attestazione di qualificazione. In tal caso la falsità acclarata, anche nel-
l’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, com-
porta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa
da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte
dell’Autorità in caso di inerzia della SOA. Conseguentemente, l’Autorità ordina
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione
al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di
un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
4) nulla cambia rispetto all’art. 26 del regolamento Bargone (ora art. 87) a
proposito degli effetti sulla qualificazione da parte del Direttore tecnico, con
limitazione - già esistente - agli ultimi venti anni per i lavori da lui diretti
(comma 14 dell’art. 79);
5) il contenuto del comma 19 dell’art. 79 comporta un nuovo obbligo,
quello di dimostrazione della presenza di operai specializzati con patentino
inseriti nel libro matricola per tutti i lavori collegati a categorie; la disposizione
si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura
dell’operaio qualificato con patentino certificato. In particolare, è previsto che:
per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma
4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro,
che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto
con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni
successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato
di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due
unità rispetto alla precedente.
L’art. 80 disciplina l’incremento convenzionale premiante - ICP - che si
basa sulla dell’esistenza di almeno tre dei requisiti e indici finanziari indicati nel
comma 1, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59.
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