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DOTTRINA
Questo restava ancora in contrasto con la Direttiva europea.
Nel comma 2, invece, dal 1° novembre 2021, il DL n. 77/2021 adatta la
disciplina: le stazioni appaltanti non possono più richiamare a priori alcun limite
normativo relativo alla quota di subappaltabilità, ma, di converso, le ammini-
strazioni stesse nella lex specialis potranno indicare, laddove ve ne sia la necessità,
la quota di lavorazioni che dovrà comunque realizzare l’aggiudicatario.
In questo contesto s’inquadrano, logicamente, anche le categorie SOA per
le lavorazioni. Con riferimento ad esse, prima del DL 77/21, nell’art. 105 del
Codice esisteva il limite di subappalto al quaranta per cento introdotto dalla
legge n. 55/2019 cosiddetta “sblocca-cantieri”, tuttavia non vi era stato alcun
parallelo intervento nel comma 5, in relazione alle SIOS; perciò, anche l’ANAC
aveva interpretato come applicabile per esse il limite al subappalto ancora al
trenta per cento (del valore delle singole categorie SIOS).
Nell’art. 1 del DM n. 248/2016 era infatti indicato che per le categorie
SIOS con valore superiore al dieci per cento dell’importo a base di gara, rima-
neva escluso l’avvalimento ma rimaneva valida la quota di subappaltabilità fino
al trenta per cento del valore della categoria (da sommare alla parallela quota
limite generale del quaranta per cento del valore del contratto).
L’art. 49 cambia lo scenario, orientato verso la previsione europea.
Infatti, al comma 1, lettera a), era sancito che fino al 31 ottobre 2021 il
riferimento al limite del cinquanta per cento si estendesse anche al comma 5.
Dal il 1° novembre 2021, per opera del comma 2, lettera n) dell’art. 49 DL
n. 77/2021, è abrogato il comma 5 dell’art. 105 del Codice e non vi è quindi più
alcun limite al subappalto, nemmeno per le SIOS.
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