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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Infine, l’articolo 89, comma 11, del codice rafforza l’obbligo di ATI verti-
               cale, laddove dispone che non è ammesso l’avvalimento nelle opere per le quali
               sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rile-
               vante complessità tecnica, come individuate dal predetto decreto del MIT.
                     Per le cosiddette “categorie a qualificazione obbligatoria”, va detto che in
               mancanza di un’esplicita abrogazione, deve ancora applicarsi l’art. 12, comma 1
               del DL n. 47/2014.
                     Sull’istituto del subappalto si attendeva, da qualche anno, un’attuazione
               che ne regolasse la disciplina in quanto, la Corte di Giustizia UE, nella Causa n.
               63/2018,  aveva  riconosciuto  come  la  disposizione  positiva  contenuta  nel
               Codice dei contratti pubblici, art. 105, comma 2, nel prevedere il limite massi-
               mo al quaranta per cento dell’importo delle lavorazioni, non fosse in sintonia
               con le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/24.
                     Per trovare attuazione, questo quadro normativo europeo non aveva biso-
               gno di un intervento normativo nazionale, in quanto la Corte di Giustizia, rico-
               noscendo questo contrasto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 con la Direttiva
               del 2014, aveva riconosciuto applicabile solo quest’ultima.
                     Tuttavia, data la delicatezza dell’argomento del subappalto, che riguarda
               da vicino anche il tema del contrasto alla criminalità organizzata, si è sentita
               l’esigenza di riorganizzare il tutto con un intervento normativo. Il cosiddetto
               Decreto “sblocca-cantieri” (DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) ha
               operato una modifica pro tempore nell’art. 105 del Codice in relazione al limite
               di  lavorazioni  oggetto  di  subappalto:  come  s’è  detto,  l’originario  trenta  per
               cento del Codice fu trasformato nel cinquanta per cento dal DL n. 32/19 e poi
               dalla legge di conversione venne fissato al quaranta per cento (per effetto di
               proroghe rimasto così fino a giugno del 2021).
                     Il subappalto, finalmente, è stato oggetto delle modifiche operate del DL
               n. 77/2021 (convertito in legge n. 108/2021), che nell’art. 49 è intervenuto con
               un dualismo temporale:
                     ➣ nel comma 1, lettera a), troviamo il primo vettore temporale: “fino al
               31 ottobre 2021;
                     ➣ nel comma 2, troviamo la seconda linea temporale: “dal 1° novembre
               2021”.
                     Analizzando il comma 1, lettera a), in relazione alla quota di subappaltabi-
               lità massima, fino al 31 ottobre 2021 si è ritornati all’estensione del DL n. 32/19
               (prima della conversione): il subappalto, quindi, non avrebbe potuto superare la
               quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
               servizi o forniture.


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