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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
Infine, l’articolo 89, comma 11, del codice rafforza l’obbligo di ATI verti-
cale, laddove dispone che non è ammesso l’avvalimento nelle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rile-
vante complessità tecnica, come individuate dal predetto decreto del MIT.
Per le cosiddette “categorie a qualificazione obbligatoria”, va detto che in
mancanza di un’esplicita abrogazione, deve ancora applicarsi l’art. 12, comma 1
del DL n. 47/2014.
Sull’istituto del subappalto si attendeva, da qualche anno, un’attuazione
che ne regolasse la disciplina in quanto, la Corte di Giustizia UE, nella Causa n.
63/2018, aveva riconosciuto come la disposizione positiva contenuta nel
Codice dei contratti pubblici, art. 105, comma 2, nel prevedere il limite massi-
mo al quaranta per cento dell’importo delle lavorazioni, non fosse in sintonia
con le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/24.
Per trovare attuazione, questo quadro normativo europeo non aveva biso-
gno di un intervento normativo nazionale, in quanto la Corte di Giustizia, rico-
noscendo questo contrasto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 con la Direttiva
del 2014, aveva riconosciuto applicabile solo quest’ultima.
Tuttavia, data la delicatezza dell’argomento del subappalto, che riguarda
da vicino anche il tema del contrasto alla criminalità organizzata, si è sentita
l’esigenza di riorganizzare il tutto con un intervento normativo. Il cosiddetto
Decreto “sblocca-cantieri” (DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) ha
operato una modifica pro tempore nell’art. 105 del Codice in relazione al limite
di lavorazioni oggetto di subappalto: come s’è detto, l’originario trenta per
cento del Codice fu trasformato nel cinquanta per cento dal DL n. 32/19 e poi
dalla legge di conversione venne fissato al quaranta per cento (per effetto di
proroghe rimasto così fino a giugno del 2021).
Il subappalto, finalmente, è stato oggetto delle modifiche operate del DL
n. 77/2021 (convertito in legge n. 108/2021), che nell’art. 49 è intervenuto con
un dualismo temporale:
➣ nel comma 1, lettera a), troviamo il primo vettore temporale: “fino al
31 ottobre 2021;
➣ nel comma 2, troviamo la seconda linea temporale: “dal 1° novembre
2021”.
Analizzando il comma 1, lettera a), in relazione alla quota di subappaltabi-
lità massima, fino al 31 ottobre 2021 si è ritornati all’estensione del DL n. 32/19
(prima della conversione): il subappalto, quindi, non avrebbe potuto superare la
quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture.
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