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DOTTRINA



                  Su tale percentuale, incidono, dunque, tutti i sub-affidamenti riconducibili
             alle categorie scorporabili, che nel regime dettato dal D.Lgs. 163/2006 erano
             invece  subappaltabili  totalmente  (salvo  il  regime  peculiare  delle  cosiddette
             SIOS). Nel regime normativo (valido fino al 31 ottobre 2021) l’appaltatore, per-
             tanto, poteva gestire il limite del cinquanta per cento ripartendolo secondo le
             proprie specifiche esigenze produttive tra le varie categorie previste nel bando
             di gara, con la possibilità, nel caso di raggruppamento, di stabilire come ripartire
             la quota massima subappaltabile tra i componenti del raggruppamento stesso.
                  Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche, cosiddette SIOS va
             delineata una tripartizione di situazioni temporali:
                  a) la prima categoria era quella valida fino all’entrata in vigore del DL n.
             77/2021 (cioè prima del 1° giugno 2021) di importo superiore al dieci per cento
             dell’appalto, nel DM n. 248/2016 è stata riproposta la disposizione secondo cui
             è vietato subappaltare una quota maggiore del trenta per cento le singole cate-
             gorie; tale quota, è noto, si somma a quella generale, calcolata sull’importo com-
             plessivo dell’appalto generale.
                  La disciplina delle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità
             tale da richiedere elevati livelli di specializzazione è delineata dal DM n. 248 del
             10  novembre  2016  che  individua  quindici  categorie  super-specialistiche  che,
             laddove di valore superiore al dieci per cento dell’importo del contratto, sono
             soggette al divieto di avvalimento (art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
                  Come accennato, il subappalto delle categorie SIOS d’importo superiore al
             dieci per cento dell’importo complessivo dell’appalto principale era consentito
             entro il limite del trenta per cento del loro valore (art. 105, comma 5, D.Lgs.
             50/2016), anche se rimaneva dubbio tale limite (comunque, fino al 31 ottobre
             2021, ancora espresso fino al cinquanta per cento), soprattutto a seguito della
             sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. Quinta, sezione, 26 settembre 2019,
             Causa C-63/18. Sotto la quota del dieci per cento, la lavorazione super-speciali-
             stica  può  essere  subappaltata  per  l’intero  importo  (nel  previgente  D.Lgs.
             163/2006 tale percentuale era del quindici per cento). Pertanto, similmente a
             quanto accadeva nell’abrogato art. 37, comma 11, anche nel quadro normativo
             (vigente fino al 31 ottobre 2021) le imprese non specificatamente qualificate nella
             SIOS prevista nel bando di gara potevano: a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo”
             l’eventuale quota che volesse affidare in subappalto - pari ad un massimo del cin-
             quanta per cento, laddove la categoria fosse stata d’importo superiore al dieci per
             cento dei lavori - con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente;
                  b) per il restante cinquanta per cento, concorrere in raggruppamento con sog-
             getto idoneamente qualificato nella SIOS (il cosiddetto obbligo di ATI verticale).


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