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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
9. Analisi delle disposizioni del regolamento: attività delle SOA in
relazione alle verifiche dei requisiti generali e speciali dell’operatore
economico ai fini dell’ottenimento dell’attestazione
Tornando all’esame più generale della normativa relativa ai requisiti spe-
ciali per i lavori pubblici, alla luce del regolamento il sistema di qualificazione
presenta le seguenti caratteristiche. Diverse novità operate dal DPR n.
207/2010, riguardano proprio il sistema di qualificazione.
La prima importante linea riformatrice presente nel DPR n. 207/2010,
consiste in una maggiore incisività del sistema dei controlli: per la decadenza
delle attestazioni SOA fondate su requisiti falsi, sono previste regole procedu-
rali; correlativamente, le SOA devono possedere maggiori requisiti in funzione
del più ampio spettro di responsabilità alle quali sono chiamate per la verifica
delle domande di attestazione presentate dalle imprese. Sono previste, in questo
contesto, sanzioni per le SOA e per l’impresa prima di un eventuale provvedi-
mento di decadenza, e per le SOA sono previste anche ispezioni di controllo
senza alcun preavviso.
Per quanto riguarda le sanzioni, una precisazione di carattere intertempo-
rale si è imposta, e con ogni probabilità s’imporrà con lo stesso paradigma con
l’emanazione del nuovo regolamento postulato dalla legge n. 55/2019: come è
noto, il regolamento vigente è entrato in vigore l’8 giugno 2011, ma a tale regola
fanno eccezione le prescrizioni contenute negli articoli 73 e 74, che riguardano
rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA
(cioè la sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
attestazione) e la mancata risposta da parte delle imprese alle richieste
dell’Autorità, ai sensi delle disposizioni del Codice, nel termine di trenta giorni,
ovvero la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle
variazioni nel termine previsto sempre dal Codice.
Altra novità nel regolamento del 2010 in tema di qualificazione consiste
nella previsione della sanzione al già citato obbligo di informazione ex art. 74
delle imprese: il comma 6 stabilisce che la mancata comunicazione da parte
delle imprese all’Osservatorio delle variazioni (cioè, le imprese qualificate per
i lavori sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dal-
l’articolo 78), nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, (cioè, in
ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa provvede a darne
comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio entro trenta
giorni dalla data della avvenuta variazione) comporta l’applicazione delle san-
zioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.
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