Page 85 - Rassegna 2021-3
P. 85

SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               9.  Analisi  delle  disposizioni  del  regolamento:  attività  delle  SOA  in
                  relazione alle verifiche dei requisiti generali e speciali dell’operatore
                  economico ai fini dell’ottenimento dell’attestazione
                     Tornando all’esame più generale della normativa relativa ai requisiti spe-
               ciali per i lavori pubblici, alla luce del regolamento il sistema di qualificazione
               presenta  le  seguenti  caratteristiche.  Diverse  novità  operate  dal  DPR  n.
               207/2010, riguardano proprio il sistema di qualificazione.
                     La prima importante linea riformatrice presente nel DPR n. 207/2010,
               consiste in una maggiore incisività del sistema dei controlli: per la decadenza
               delle attestazioni SOA fondate su requisiti falsi, sono previste regole procedu-
               rali; correlativamente, le SOA devono possedere maggiori requisiti in funzione
               del più ampio spettro di responsabilità alle quali sono chiamate per la verifica
               delle domande di attestazione presentate dalle imprese. Sono previste, in questo
               contesto, sanzioni per le SOA e per l’impresa prima di un eventuale provvedi-
               mento di decadenza, e per le SOA sono previste anche ispezioni di controllo
               senza alcun preavviso.
                     Per quanto riguarda le sanzioni, una precisazione di carattere intertempo-
               rale si è imposta, e con ogni probabilità s’imporrà con lo stesso paradigma con
               l’emanazione del nuovo regolamento postulato dalla legge n. 55/2019: come è
               noto, il regolamento vigente è entrato in vigore l’8 giugno 2011, ma a tale regola
               fanno eccezione le prescrizioni contenute negli articoli 73 e 74, che riguardano
               rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA
               (cioè la sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
               attestazione)  e  la  mancata  risposta  da  parte  delle  imprese  alle  richieste
               dell’Autorità, ai sensi delle disposizioni del Codice, nel termine di trenta giorni,
               ovvero la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle
               variazioni nel termine previsto sempre dal Codice.
                     Altra novità nel regolamento del 2010 in tema di qualificazione consiste
               nella previsione della sanzione al già citato obbligo di informazione ex art. 74
               delle imprese: il comma 6 stabilisce che la mancata comunicazione da parte
               delle imprese all’Osservatorio delle variazioni (cioè, le imprese qualificate per
               i lavori sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
               verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dal-
               l’articolo 78), nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, (cioè, in
               ogni  caso  di  variazione  della  direzione  tecnica,  l’impresa  provvede  a  darne
               comunicazione  alla  SOA  che  l’ha  qualificata  e  all’Osservatorio  entro  trenta
               giorni dalla data della avvenuta variazione) comporta l’applicazione delle san-
               zioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.


                                                                                         83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90