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DOTTRINA
decorre dalla data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione ma l’effi-
cacia di quella compiuta dopo tale scadenza decorre dalla data di adozione della
verifica (art. 77, comma 7, secondo periodo), sia da interpretare nel senso che
tale ritardata efficacia si colleghi al presupposto della richiesta di verifica pre-
sentata fuori termine.
“In ultima analisi l’esame combinato dei commi 1 e 7 dell’art. 77, avvalora
la conclusione che distingue il regime applicabile in base alla tempestività, o
meno, della richiesta di verifica triennale. Nel caso in cui la richiesta venga for-
mulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene
meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza ori-
ginaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con
la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà ex nunc
mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione.
A tale regime fa eccezione il caso della richiesta tempestiva che, in una logica di
incentivazione di comportamenti virtuosi, consente l’ultravigenza dell’attesta-
zione in pendenza dell’espletamento della procedura e, in caso di esito positivo,
la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio.
Una diversa interpretazione, che impedisse l’ammissione alla procedura di
gara anche in caso di presentazione di domanda tempestiva di verifica, oltre a
sortire l’effetto irragionevole di sanzionare l’impresa diligente che confidi nella
tempestiva evasione della procedura da parte della SOA, condurrebbe ad una
interpretatio abrogans del comma 1 dell’art. 77, che, solo con riguardo alla richiesta
tardiva, ha sancito l’effetto preclusivo di cui si è detto”.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato recentemente che in
materia di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, a tenore dell’art. 77,
comma 1, l’onere di assoggettamento a verifica del mantenimento dei requisiti
di qualificazione deve essere assolto in data non anteriore a novanta giorni
prima dello spirare del termine triennale di efficacia dell’attestazione SOA ;
(15)
correlativamente, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, gli atti di accerta-
mento dei requisiti adottati dalle società SOA hanno una intrinseca valenza
retroattiva, perché dichiarano una realtà giuridica preesistente. Ne discende che
postulare l’efficacia ex nunc della verifica positiva da parte dell’organismo SOA
sarebbe in contrasto con la sua natura e darebbe luogo al paradosso di ritenere
che l’attestazione, pur valida, non sia utile a conservare senza soluzione di con-
tinuità la qualificazione, ammettendosi dunque una sorta di effetto intermitten-
te, del tutto anomalo .
(16)
(15) TAR Campania Napoli, sez. Prima, 9 dicembre 2019, n. 5801.
(16) TAR Sardegna Cagliari, sez. Prima, 22 gennaio 2018, n. 33.
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