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DOTTRINA



             decorre dalla data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione ma l’effi-
             cacia di quella compiuta dopo tale scadenza decorre dalla data di adozione della
             verifica (art. 77, comma 7, secondo periodo), sia da interpretare nel senso che
             tale ritardata efficacia si colleghi al presupposto della richiesta di verifica pre-
             sentata fuori termine.
                  “In ultima analisi l’esame combinato dei commi 1 e 7 dell’art. 77, avvalora
             la conclusione che distingue il regime applicabile in base alla tempestività, o
             meno, della richiesta di verifica triennale. Nel caso in cui la richiesta venga for-
             mulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene
             meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza ori-
             ginaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con
             la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà ex nunc
             mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione.
             A tale regime fa eccezione il caso della richiesta tempestiva che, in una logica di
             incentivazione di comportamenti virtuosi, consente l’ultravigenza dell’attesta-
             zione in pendenza dell’espletamento della procedura e, in caso di esito positivo,
             la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio.
                  Una diversa interpretazione, che impedisse l’ammissione alla procedura di
             gara anche in caso di presentazione di domanda tempestiva di verifica, oltre a
             sortire l’effetto irragionevole di sanzionare l’impresa diligente che confidi nella
             tempestiva evasione della procedura da parte della SOA, condurrebbe ad una
             interpretatio abrogans del comma 1 dell’art. 77, che, solo con riguardo alla richiesta
             tardiva, ha sancito l’effetto preclusivo di cui si è detto”.
                  La  giurisprudenza  amministrativa  ha  confermato  recentemente  che  in
             materia di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, a tenore dell’art. 77,
             comma 1, l’onere di assoggettamento a verifica del mantenimento dei requisiti
             di  qualificazione  deve  essere  assolto  in  data  non  anteriore  a  novanta  giorni
             prima dello spirare del termine triennale di efficacia dell’attestazione SOA ;
                                                                                      (15)
             correlativamente, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, gli atti di accerta-
             mento  dei  requisiti  adottati  dalle  società  SOA  hanno  una  intrinseca  valenza
             retroattiva, perché dichiarano una realtà giuridica preesistente. Ne discende che
             postulare l’efficacia ex nunc della verifica positiva da parte dell’organismo SOA
             sarebbe in contrasto con la sua natura e darebbe luogo al paradosso di ritenere
             che l’attestazione, pur valida, non sia utile a conservare senza soluzione di con-
             tinuità la qualificazione, ammettendosi dunque una sorta di effetto intermitten-
             te, del tutto anomalo .
                                 (16)
             (15)  TAR Campania Napoli, sez. Prima, 9 dicembre 2019, n. 5801.
             (16)  TAR Sardegna Cagliari, sez. Prima, 22 gennaio 2018, n. 33.

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