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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021




                     ➣ lett. t) le sanzioni di cui all’articolo 74 che conseguono in caso di man-
               cata comunicazione all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, di
               ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 78
               (ossia l’art. 80 del Codice).
                     In definitiva, è evidente che in caso di mancato ottenimento dell’attesta-
               zione SOA o nelle more del procedimento di attestazione, non vi sono i pre-
               supposti per partecipare alle gare, mancando materialmente (e giuridicamente)
               un certificato SOA valido ed efficace.
                     Una seconda ragione che vieta ad un’impresa di partecipare alle gare d’ap-
               palto pubblico senza una regolare attestazione rilasciata da una SOA è indivi-
               duabile nella logica previsione contenuta in ogni bando di gara; le “Norme di
               partecipazione”, infatti, indicate nei bandi chiedono ai concorrenti di allegare le
               attestazioni, in corso di validità, rilasciate da società organismi di attestazione
               (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei con-
               tratti e dal DPR n. 207/2010, comprovanti il requisito della qualificazione in
               categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
                     Da tutto quanto fino ad ora espresso, ne consegue logicamente che è vie-
               tata la partecipazione ad una gara da parte di un’impresa:
                     a) se manca l’attestazione SOA;
                     b) in caso di decadenza dell’attestazione da parte della SOA, equivalen-
               do la decadenza (come anche l’eventuale revoca) al non possesso dell’attesta-
               zione;
                     c) durante la successiva verifica ai fini del rilascio di una nuova attestazio-
               ne (fino all’effettivo rilascio del documento abilitante).
                     L’art. 91 del regolamento disciplina gli effetti della decadenza dell’attesta-
               zione:
                     1) se ne ha traccia nel casellario informatico;
                     2) il contratto in esecuzione si risolve ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett.
               a) del Codice, in cui è previsto che, qualora nei confronti dell’appaltatore sia
               intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto
               falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informa-
               tico, la stazione appaltante - se il falso è imputabile all’impresa (pur se questa
               precisazione non compare formalmente nella lettera della legge) - procede alla
               risoluzione del contratto;
                     3) se la decadenza dell’attestazione riguarda il subappaltatore, la stazione
               appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione (di cui all’articolo 105 del
               Codice), e, ovviamente, ne dà contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’in-
               serimento nel casellario informatico;


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