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DOTTRINA
Ciò premesso, alcune imprese, dopo avere designato una prima volta una
SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del DPR 207/2010, quale destinataria della
documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da parte della SOA
che ha cessato la propria attività, hanno comunicato di volere annullare la prece-
dente designazione, chiedendo contestualmente alla SOA designata di volere
ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA. Tale richiesta non è stata
ritenuta meritevole di accoglimento da parte della SOA di prima designazione, in
considerazione del carattere perentorio del termine di trenta giorni entro cui le
imprese devono effettuare la designazione e della mancata previsione da parte del
legislatore della possibilità per le imprese di revocare la scelta già effettuata, essen-
zialmente per ragioni di certezza connesse alla natura di atto pubblico dell’attesta-
zione. Inoltre, sul piano civilistico, la SOA ha individuato nella designazione una
proposta contrattuale (art. 1326 c.c.) che, nel caso di specie, sarebbe stata accettata.
A seguito del ricevimento di diffide da parte delle imprese coinvolte, finaliz-
zate a richiedere un intervento diretto dell’Autorità, in qualità di garante di un pub-
blico interesse, al fine di imporre alla SOA il trasferimento della documentazione,
l’Autorità è stata chiamata a pronunciarsi al riguardo e ha fornito delucidazioni con
il Comunicato su citato del 2013, che occorre ripercorrere per gli aspetti di logica
sistematica e giuridica valenti anche in vigenza dell’art. 10 del DPR n. 34/2000.
In via preliminare, occorre ricostruire la fattispecie, che si presenta di par-
ticolare complessità assommando profili pubblicistici e profili civilistici, carat-
terizzati, questi ultimi dall’atipicità degli strumenti negoziali utilizzati.
L’art. 76, comma 2, DPR n. 207/20120 introduce il contratto di attestazio-
ne come l’apposito contratto che l’impresa, che intende ottenere l’attestazione di
qualificazione, deve stipulare con una delle SOA autorizzate. Il contratto è fonte
dell’obbligo per la SOA di svolgere l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla
verifica dei requisiti di qualificazione. L’attestato, o l’eventuale diniego, deve esse-
re rilasciato entro centottanta giorni dalla stipula (art. 76, comma 3). Secondo
quanto emerge dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA, il saldo del com-
penso (in parte anticipato all’atto della stipula) viene corrisposto alla SOA al ter-
mine dell’istruttoria, prima del rilascio dell’attestazione. Dopo di che, tutte le atti-
vità incidenti sulla validità dell’attestato di qualificazione, poste in essere dalla
SOA dopo il rilascio dell’attestazione, richiedono la stipula di un nuovo contrat-
to. Così è per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti, effettuata dalla
stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria previa stipula di apposito
contratto (art. 77, comma 1) e così per le variazioni delle attestazioni in corso,
che richiedono la stipula di un nuovo contratto e il riconoscimento di specifico
compenso (così come desumibile dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA).
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