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DOTTRINA



                  Ciò premesso, alcune imprese, dopo avere designato una prima volta una
             SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del DPR 207/2010, quale destinataria della
             documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da parte della SOA
             che ha cessato la propria attività, hanno comunicato di volere annullare la prece-
             dente  designazione,  chiedendo  contestualmente  alla  SOA  designata  di  volere
             ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA. Tale richiesta non è stata
             ritenuta meritevole di accoglimento da parte della SOA di prima designazione, in
             considerazione del carattere perentorio del termine di trenta giorni entro cui le
             imprese devono effettuare la designazione e della mancata previsione da parte del
             legislatore della possibilità per le imprese di revocare la scelta già effettuata, essen-
             zialmente per ragioni di certezza connesse alla natura di atto pubblico dell’attesta-
             zione. Inoltre, sul piano civilistico, la SOA ha individuato nella designazione una
             proposta contrattuale (art. 1326 c.c.) che, nel caso di specie, sarebbe stata accettata.
                  A seguito del ricevimento di diffide da parte delle imprese coinvolte, finaliz-
             zate a richiedere un intervento diretto dell’Autorità, in qualità di garante di un pub-
             blico interesse, al fine di imporre alla SOA il trasferimento della documentazione,
             l’Autorità è stata chiamata a pronunciarsi al riguardo e ha fornito delucidazioni con
             il Comunicato su citato del 2013, che occorre ripercorrere per gli aspetti di logica
             sistematica e giuridica valenti anche in vigenza dell’art. 10 del DPR n. 34/2000.
                  In via preliminare, occorre ricostruire la fattispecie, che si presenta di par-
             ticolare complessità assommando profili pubblicistici e profili civilistici, carat-
             terizzati, questi ultimi dall’atipicità degli strumenti negoziali utilizzati.
                  L’art. 76, comma 2, DPR n. 207/20120 introduce il contratto di attestazio-
             ne come l’apposito contratto che l’impresa, che intende ottenere l’attestazione di
             qualificazione, deve stipulare con una delle SOA autorizzate. Il contratto è fonte
             dell’obbligo per la SOA di svolgere l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla
             verifica dei requisiti di qualificazione. L’attestato, o l’eventuale diniego, deve esse-
             re rilasciato entro centottanta giorni dalla stipula (art. 76, comma 3). Secondo
             quanto emerge dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA, il saldo del com-
             penso (in parte anticipato all’atto della stipula) viene corrisposto alla SOA al ter-
             mine dell’istruttoria, prima del rilascio dell’attestazione. Dopo di che, tutte le atti-
             vità incidenti sulla validità dell’attestato di qualificazione, poste in essere dalla
             SOA dopo il rilascio dell’attestazione, richiedono la stipula di un nuovo contrat-
             to. Così è per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti, effettuata dalla
             stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria previa stipula di apposito
             contratto (art. 77, comma 1) e così per le variazioni delle attestazioni in corso,
             che richiedono la stipula di un nuovo contratto e il riconoscimento di specifico
             compenso (così come desumibile dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA).


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