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DOTTRINA



                  b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla auto-
             rizzazione;
                  c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
                  d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo (la SOA
             è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fal-
             limento e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa
             di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi);
                  e) inosservanza  delle  disposizioni  impartite  con  il  provvedimento  di
             sospensione di cui al comma 3;
                  f) inosservanza  delle  disposizioni  relative  ai  lavori  eseguiti  dall’impresa
             affidataria  e  dall’impresa  subappaltatrice,  così  come  indicate  nell’articolo  85,
             commi 1 e 2.
                  Il  procedimento  di  decadenza  di  cui  al  comma  4  è  iniziato  d’ufficio
             dall’Autorità,  quando  viene  a  conoscenza  dell’esistenza,  anche  a  seguito  di
             denuncia  di  terzi  interessati,  del  verificarsi  di  una  delle  circostanze  di  cui  ai
             commi da 1 a 4 dell’art. 73. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti,
             invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documenta-
             zione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il per-
             tinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. L’Autorità può disporre
             tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono
             svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali
             sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a
             trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il ter-
             mine  per  le  pronuncia  da  parte  dell’Autorità  rimane  sospeso  per  il  periodo
             necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
                  Nella previgente disciplina contenuta nel DPR n. 34/2000 era prevista la
             revoca dell’autorizzazione dall’Autorità quando:
                  ➣ fosse  stato  accertato  il  venire  meno  dei  requisiti  e  delle  condizioni
             (erano previsti negli articoli 7, 8 e 9),
                  ➣ nonché  quando  fosse  stato  accertato  il  mancato  inizio  dell’attività
             sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risultasse
             interrotta per più di sei mesi;
                  ➣ nei casi più gravi di violazione dell’obbligo di rendere le informazioni
             richieste (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9) e comunque quando fosse stato accertato
             che la SOA non svolgeva la propria attività in modo efficiente e conforme alle
             disposizioni della Legge, del regolamento e nel rispetto delle procedure contenute
             nel documento di cui al comma 2, lettera f) (cioè un documento contenente la
             descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità,


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