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DOTTRINA
b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla auto-
rizzazione;
c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo (la SOA
è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fal-
limento e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa
di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi);
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di
sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni relative ai lavori eseguiti dall’impresa
affidataria e dall’impresa subappaltatrice, così come indicate nell’articolo 85,
commi 1 e 2.
Il procedimento di decadenza di cui al comma 4 è iniziato d’ufficio
dall’Autorità, quando viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai
commi da 1 a 4 dell’art. 73. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti,
invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documenta-
zione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il per-
tinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. L’Autorità può disporre
tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono
svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali
sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a
trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il ter-
mine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
Nella previgente disciplina contenuta nel DPR n. 34/2000 era prevista la
revoca dell’autorizzazione dall’Autorità quando:
➣ fosse stato accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni
(erano previsti negli articoli 7, 8 e 9),
➣ nonché quando fosse stato accertato il mancato inizio dell’attività
sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risultasse
interrotta per più di sei mesi;
➣ nei casi più gravi di violazione dell’obbligo di rendere le informazioni
richieste (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9) e comunque quando fosse stato accertato
che la SOA non svolgeva la propria attività in modo efficiente e conforme alle
disposizioni della Legge, del regolamento e nel rispetto delle procedure contenute
nel documento di cui al comma 2, lettera f) (cioè un documento contenente la
descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità,
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