Page 67 - Rassegna 2021-3
P. 67

SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici
               giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la pre-
               senza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza.
                     Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti del-
               l’impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di
               attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
                     a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
               serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da sog-
               getti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
               della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
                     b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-
               finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
                     Tra  i  requisiti  tecnico  organizzativi  rientrano  i  certificati  rilasciati  alle
               imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli orga-
               nismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio,
               cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
                     Ai sensi dell’art. 70, comma 4, ogni attestazione di qualificazione o di suo
               rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono
               soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo
               complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede
               di essere qualificati, secondo le formule di cui all’Allegato C - parte I.
                     Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna atti-
               vità è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II clas-
               sifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto
               del venti per cento.
                     L’ importo del corrispettivo dovuto alla SOA per l’attività di attestazione
               di qualificazione o di rinnovo, nonché per tutte le attività di integrazione e varia-
               zione, è determinato in base all’importo complessivo delle classifiche e al nume-
               ro delle categorie generali e/o specializzate richieste. In particolare, il corrispet-
               tivo spettante alla SOA per l’attività di attestazione o rinnovo è determinato con
               seguente formula:
                           *P = [C/12.500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
               dove:
                     C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
                     N= Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede
               la qualificazione;
                     R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
               impiegati da applicare annualmente e secondo il relativo valore.


                                                                                         65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72