Page 63 - Rassegna 2021-3
P. 63

SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Questo contesto normativo, come rileva l’Avvocato generale (al punto 31
               delle conclusioni), non esclude comunque che le SOA, pur essendo incaricate
               di fornire un servizio di certificazione tecnica, dotato di una presunzione di
               legittimità, incidente sullo svolgimento delle gare d’appalto, e che tradizional-
               mente era svolto dalla Pubblica Amministrazione italiana, siano imprese private
               con  fini  di  lucro  che  operano  in  un  mercato  concorrenziale.  Rileva  ancora
               l’Avvocato generale (punto 49), tali imprese esercitano una “discrezionalità tec-
               nica” che, da un lato, è svolta nell’ambito di rigidi criteri prefissati da norme
               adottate dal legislatore, dall’altro lato, è sottoposta ad un meccanismo di con-
               trollo e sorveglianza da parte dei pubblici poteri (ANAC) .
                                                                       (6)


               3.  Poteri dell’ANAC sulle SOA
                     Come ribadito dalla sopra citata sentenza della Corte di giustizia U.E. nella
               Causa C-327/12, gli artt. 84 del Codice dei contratti pubblici (era l’art. 40 del
               D.Lgs. n. 163/2006), 71 e 73 del DPR n. 207/2010 rappresentano i cardini nor-
               mativi  dai  quali  discende  il  potere  di  vigilanza  e  sanzionatorio  da  parte
               dell’ANAC nei confronti delle SOA. In particolare, va precisato che l’Autorità,
               sebbene fosse stata prevista nel vasto programma di riforma del sistema dei
               lavori pubblici varato dalla legge quadro n. 109/94, è stata effettivamente isti-
               tuita nel 1999.
                     La creazione dell’Autorità ha segnato una svolta cruciale nel sistema degli
               appalti pubblici in quanto, per la prima volta, intorno a questo organismo ed
               alle  sue  attribuzioni,  il  legislatore,  sotto  la  spinta  del  diritto  comunitario,  ha
               voluto far ruotare tutto il grande profilo di riforma del sistema di affidamento
               ed esecuzione dei lavori pubblici.
                     Il progetto di riforma ha trovato organico compimento con l’emanazione
               del decreto legislativo 163/2006 che ha, tra l’altro, esteso la vigilanza al settore
               dei servizi e delle forniture. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di
               interesse regionale, di lavori, servizi e forniture al fine di garantire il rispetto dei
               principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e
               di  economica  ed  efficiente  esecuzione  dei  contratti,  nonché  il  rispetto  delle
               regole della concorrenza nelle procedure di gara.


               (6)   Da tale pronuncia e dalle ampie argomentazioni contenute nelle conclusioni dell’avvocato
                     generale, pare emergere l’intento di chiarire la distinzione tra l’esercizio della funzione di
                     natura pubblicistica, come quella svolta dalle SOA pur sotto la sorveglianza dei pubblici
                     poteri, e le attività che, essendo invece connesse all’esercizio di pubblici poteri, consentono
                     di derogare alla libertà di stabilimento prevista dal Trattato; sul tema, cfr., G. DEMARTINI,
                     B. NASCIMBENE, in www.eurojus.it, 29 giugno 2014.

                                                                                         61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68