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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
Questo contesto normativo, come rileva l’Avvocato generale (al punto 31
delle conclusioni), non esclude comunque che le SOA, pur essendo incaricate
di fornire un servizio di certificazione tecnica, dotato di una presunzione di
legittimità, incidente sullo svolgimento delle gare d’appalto, e che tradizional-
mente era svolto dalla Pubblica Amministrazione italiana, siano imprese private
con fini di lucro che operano in un mercato concorrenziale. Rileva ancora
l’Avvocato generale (punto 49), tali imprese esercitano una “discrezionalità tec-
nica” che, da un lato, è svolta nell’ambito di rigidi criteri prefissati da norme
adottate dal legislatore, dall’altro lato, è sottoposta ad un meccanismo di con-
trollo e sorveglianza da parte dei pubblici poteri (ANAC) .
(6)
3. Poteri dell’ANAC sulle SOA
Come ribadito dalla sopra citata sentenza della Corte di giustizia U.E. nella
Causa C-327/12, gli artt. 84 del Codice dei contratti pubblici (era l’art. 40 del
D.Lgs. n. 163/2006), 71 e 73 del DPR n. 207/2010 rappresentano i cardini nor-
mativi dai quali discende il potere di vigilanza e sanzionatorio da parte
dell’ANAC nei confronti delle SOA. In particolare, va precisato che l’Autorità,
sebbene fosse stata prevista nel vasto programma di riforma del sistema dei
lavori pubblici varato dalla legge quadro n. 109/94, è stata effettivamente isti-
tuita nel 1999.
La creazione dell’Autorità ha segnato una svolta cruciale nel sistema degli
appalti pubblici in quanto, per la prima volta, intorno a questo organismo ed
alle sue attribuzioni, il legislatore, sotto la spinta del diritto comunitario, ha
voluto far ruotare tutto il grande profilo di riforma del sistema di affidamento
ed esecuzione dei lavori pubblici.
Il progetto di riforma ha trovato organico compimento con l’emanazione
del decreto legislativo 163/2006 che ha, tra l’altro, esteso la vigilanza al settore
dei servizi e delle forniture. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture al fine di garantire il rispetto dei
principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e
di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle
regole della concorrenza nelle procedure di gara.
(6) Da tale pronuncia e dalle ampie argomentazioni contenute nelle conclusioni dell’avvocato
generale, pare emergere l’intento di chiarire la distinzione tra l’esercizio della funzione di
natura pubblicistica, come quella svolta dalle SOA pur sotto la sorveglianza dei pubblici
poteri, e le attività che, essendo invece connesse all’esercizio di pubblici poteri, consentono
di derogare alla libertà di stabilimento prevista dal Trattato; sul tema, cfr., G. DEMARTINI,
B. NASCIMBENE, in www.eurojus.it, 29 giugno 2014.
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