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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini
del conseguimento del requisito minimo del quaranta per cento;
c) le categorie sono specificate nell’allegato A dello stesso regolamento;
d) le classifiche sono state novellate dal regolamento n. 207 e sono attual-
mente stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a euro 258.000
II fino a euro 516.000
III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000
IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000
V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000
VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000
e) l’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000;
f) per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000,
l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella Classifica VIII, deve aver rea-
lizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non infe-
riore a 2,5 volte (non più tre volte, come era nel regolamento n. 34/2000) l’im-
porto a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’arti-
colo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
A tal proposito, ai fine del rilascio dell’attestazione da parte delle SOA è noto
che i requisiti generali art. 78 (era l’art. 17 del regolamento n. 34/00) e i requisiti
speciali dell’art. 79 (era l’art. 18 del DPR n. 34/2000) debbano essere verificati nel
corso del procedimento istruttorio regolato dall’art. 76 del DPR n. 207/2010.
In tale contesto, assume rilievo prima di tutto spostare l’oggetto dell’analisi,
passando dai risultati dell’attività (attestazione) alle società attestanti (SOA), per
le quali il quadro di riferimento normativo risulta composto nei termini che ora
verranno qui di seguito esaminati.
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