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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini
               del conseguimento del requisito minimo del quaranta per cento;
                     c) le categorie sono specificate nell’allegato A dello stesso regolamento;
                     d) le classifiche sono state novellate dal regolamento n. 207 e sono attual-
               mente stabilite secondo i seguenti livelli di importo:


                                    I                            fino a euro 258.000
                                    II                           fino a euro 516.000

                                    III                         fino a euro 1.033.000

                                  III-bis                       fino a euro 1.500.000
                                    IV                          fino a euro 2.582.000

                                  IV-bis                        fino a euro 3.500.000
                                    V                           fino a euro 5.165.000

                                    VI                          fino a euro 10.329.000

                                   VII                          fino a euro 15.494.000
                                   VIII                         oltre euro 15.494.000


                     e) l’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
               di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000;
                     f) per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000,
               l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella Classifica VIII, deve aver rea-
               lizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
               di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non infe-
               riore a 2,5 volte (non più tre volte, come era nel regolamento n. 34/2000) l’im-
               porto a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’arti-
               colo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
                     A tal proposito, ai fine del rilascio dell’attestazione da parte delle SOA è noto
               che i requisiti generali art. 78 (era l’art. 17 del regolamento n. 34/00) e i requisiti
               speciali dell’art. 79 (era l’art. 18 del DPR n. 34/2000) debbano essere verificati nel
               corso del procedimento istruttorio regolato dall’art. 76 del DPR n. 207/2010.
                     In tale contesto, assume rilievo prima di tutto spostare l’oggetto dell’analisi,
               passando dai risultati dell’attività (attestazione) alle società attestanti (SOA), per
               le quali il quadro di riferimento normativo risulta composto nei termini che ora
               verranno qui di seguito esaminati.


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