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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Alla luce di quanto sopra si deduce che le determinazioni del CCT nella
fase di gara non hanno valore di lodo contrattuale bensì di parere di supporto
al RUP. Laddove fosse confermata la valenza meramente consultiva delle deter-
minazioni, dovrebbe parimenti escludersi la loro autonoma impugnabilità
dinanzi al TAR, potendo queste essere contestate unitamente all’atto provvedi-
mentale della stazione appaltante che aderisca alla soluzione giuridica prospet-
tata.
I Compensi del CCT costituito in via facoltativa, ai sensi del punto 6.3.1.,
sono riconosciuti al cinquanta per cento rispetto ai criteri di determinazione
stabiliti dai precedenti punti 6.1 e 6.2 delle Linee Guida.
2.7 Responsabilità dei commissari
Particolarmente delicato appare il regime della responsabilità dei commis-
sari, soprattutto in relazione alla possibile configurabilità di una loro responsa-
bilità amministrativa.
È noto, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte dei conti ha ormai
definitivamente affrancato il rapporto di servizio necessario a fondare la
responsabilità amministrativa dal rapporto di impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione. Non vi è dubbio, infatti, che possano essere perse-
guiti in tale sede anche soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rap-
porto di tipo professionale.
D’altro canto, però, si tende ad escludere l’imputabilità di soggetti titolari
di compiti meramente consultivi poiché in tal caso eventuali profili di respon-
sabilità sono assorbiti da parte dell’organo titolare della funzione provvedimen-
tale.
In definitiva, il regime di responsabilità dei componenti il CCT non sem-
bra potersi risolvere in modo disgiunto dal tema della natura delle relative deter-
minazioni.
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