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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI



                     Alla luce di quanto sopra si deduce che le determinazioni del CCT nella
               fase di gara non hanno valore di lodo contrattuale bensì di parere di supporto
               al RUP. Laddove fosse confermata la valenza meramente consultiva delle deter-
               minazioni,  dovrebbe  parimenti  escludersi  la  loro  autonoma  impugnabilità
               dinanzi al TAR, potendo queste essere contestate unitamente all’atto provvedi-
               mentale della stazione appaltante che aderisca alla soluzione giuridica prospet-
               tata.
                     I Compensi del CCT costituito in via facoltativa, ai sensi del punto 6.3.1.,
               sono riconosciuti al cinquanta per cento rispetto ai criteri di determinazione
               stabiliti dai precedenti punti 6.1 e 6.2 delle Linee Guida.

               2.7 Responsabilità dei commissari
                     Particolarmente delicato appare il regime della responsabilità dei commis-
               sari, soprattutto in relazione alla possibile configurabilità di una loro responsa-
               bilità amministrativa.
                     È noto, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte dei conti ha ormai
               definitivamente  affrancato  il  rapporto  di  servizio  necessario  a  fondare  la
               responsabilità  amministrativa  dal  rapporto  di  impiego  alle  dipendenze  della
               pubblica amministrazione. Non vi è dubbio, infatti, che possano essere perse-
               guiti in tale sede anche soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rap-
               porto di tipo professionale.
                     D’altro canto, però, si tende ad escludere l’imputabilità di soggetti titolari
               di compiti meramente consultivi poiché in tal caso eventuali profili di respon-
               sabilità sono assorbiti da parte dell’organo titolare della funzione provvedimen-
               tale.
                     In definitiva, il regime di responsabilità dei componenti il CCT non sem-
               bra potersi risolvere in modo disgiunto dal tema della natura delle relative deter-
               minazioni.
















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