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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Sul punto le Linee Guida (Punto 5.1.4) precisano che tale volontà deve
essere manifestata dalle Parti (congiuntamente o disgiuntamente) entro e
non oltre la costituzione del Collegio, mediante redazione di apposito verba-
le, per la quale è prevista la presenza del RUP e del Rappresentante dell’ap-
paltatore.
Le Linee Guida propongono una precisazione, non di poco conto, anche
rispetto alla natura delle pronunce del CCT, laddove al punto 5.1 chiariscono che:
➣ “5.1.1 Le decisioni di cui all’art. 5 del DL 76, con specifico riferimento
alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei
lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da con-
siderarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale
che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di
sospensioni.
➣ 5.1.2. Le decisioni di cui all’art. 6 del DL 76 sono, invece, da considerarsi
“determinazioni” a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra
controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d’insorgere o
insorta nel corso dell’esecuzione del contratto”.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente
al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la
determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e
la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative
allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Lo stabilisce l’aggiunta al comma 3 operata dal secondo Decreto semplificazioni
del 2021.
In merito allo scioglimento del CCT facoltativo, costituito nei lavori sot-
tosoglia, l’art. 6, comma 6, legge 120/2020 dispone che può intervenire in data
anteriore rispetto al termine dell’esecuzione del contratto, solamente previo
accordo delle parti.
2.4 Fase di gara
Con riferimento al Collegio Consultivo Tecnico in fase di gara, l’art. 6,
comma 5, legge 120/2020 dispone che: “Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo
tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giu-
ridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla
esecuzione del contratto”.
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