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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI



                     Sul punto le Linee Guida (Punto 5.1.4) precisano che tale volontà deve
               essere  manifestata  dalle  Parti  (congiuntamente  o  disgiuntamente)  entro  e
               non oltre la costituzione del Collegio, mediante redazione di apposito verba-
               le, per la quale è prevista la presenza del RUP e del Rappresentante dell’ap-
               paltatore.
                     Le Linee Guida propongono una precisazione, non di poco conto, anche
               rispetto alla natura delle pronunce del CCT, laddove al punto 5.1 chiariscono che:
                     ➣ “5.1.1 Le decisioni di cui all’art. 5 del DL 76, con specifico riferimento
               alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei
               lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da con-
               siderarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale
               che  la  normativa  attribuisce  al  RUP  e  alla  stazione  appaltante  in  materia  di
               sospensioni.
                     ➣ 5.1.2. Le decisioni di cui all’art. 6 del DL 76 sono, invece, da considerarsi
               “determinazioni” a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra
               controversia  o  disputa  tecnica,  di  qualsiasi  natura,  suscettibile  d’insorgere  o
               insorta nel corso dell’esecuzione del contratto”.
                     Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente
               al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la
               ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la
               determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e
               la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative
               allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
               un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
               Lo stabilisce l’aggiunta al comma 3 operata dal secondo Decreto semplificazioni
               del 2021.
                     In merito allo scioglimento del CCT facoltativo, costituito nei lavori sot-
               tosoglia, l’art. 6, comma 6, legge 120/2020 dispone che può intervenire in data
               anteriore  rispetto  al  termine  dell’esecuzione  del  contratto,  solamente  previo
               accordo delle parti.

               2.4 Fase di gara
                     Con riferimento al Collegio Consultivo Tecnico in fase di gara, l’art. 6,
               comma 5, legge 120/2020 dispone che: “Le stazioni appaltanti, tramite il loro
               responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo
               tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giu-
               ridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla
               esecuzione del contratto”.


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