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DOTTRINA



                  La costituzione del CCT in fase di gara è caldeggiata nelle premesse alle
             Linee Guida, laddove, con riferimento alla costituzione del CCT rappresenta di
             non  “sottovalutare  l’opportunità  di  nominare  -  a  discrezione  delle  stazioni
             appaltanti - tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione”.
                  Tra le problematiche che possono essere devolute al CCT il legislatore cita
             espressamente: i) le determinazioni delle caratteristiche delle opere; ii) le clau-
             sole e condizioni del bando o dell’invito; iii) la verifica del possesso dei requisiti
             di partecipazione; iv) la verifica dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
                  Le Linee Guida attribuiscono al CCT anche la funzione di rendere pareri
             di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da
             adottare e sul bando e sullo schema di contratto.

             2.5 Nomina e prosecuzione nella fase esecutiva
                  Il CCT, eventualmente, nominato in fase di gara si compone di tre soggetti
             (non è contemplata la composizione a cinque) di cui due componenti sono
             nominati  dalla  stazione  appaltante  e  il  terzo  componente  è  nominato  dal
             Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale,
             dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metro-
             politane per le opere di interesse locale.
                  Nell’ipotesi in cui il CCT nominato in gara proseguisse la sua attività nella
             successiva fase di esecuzione, è prevista (art. 6, comma 5, terzo periodo legge
             120/2020) la sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appal-
             tante con uno di nomina privata.
                  Sul punto le Linee Guida, (2.6.1) chiariscono che: “Nei casi in cui sia stato
             nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera a) e si proceda alla sua
             costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l’ope-
             ratore economico aggiudicatario dell’affidamento, che dovrà comunicare se inten-
             de sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti pre-
             scelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere”.
                  L’estensione dell’incarico ai componenti deve essere formalmente discipli-
             nata con apposito atto aggiuntivo all’incarico conferito in via facoltativa, con
             l’indicazione altresì dei conseguenti compensi economici.

             2.6 Determinazioni e compensi
                  Le determinazioni assunte dal CCT in fase di gara, ai sensi del punto 5.3
             delle Linee Guida, producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in
             merito all’amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile
             del procedimento nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza.


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