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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
In caso di incertezza sull’indipendenza e imparzialità del Collegio così
composto, residuerebbe tuttavia in capo al soggetto privato la possibilità di non
accordare alle determinazioni del CCT la natura e la forza vincolante proprie
del lodo contrattuale. Si ritiene infatti che tale facoltà possa essere esercitata dal
privato anche in un momento successivo alla manifestazione della volontà di
istituire il CCT con la nomina del proprio membro e anche dopo la costituzione
medesima del Collegio e sino alla trasmissione dei quesiti.
Poiché ai sensi di legge il collegio deve intendersi costituito con la nomina
dell’ultimo componente, il soggetto privato deve avere almeno la possibilità di
scegliere quale efficacia (vincolante o meno) attribuire alle determinazioni del CCT
in un momento successivo alla costituzione dello stesso.
Tale soluzione ermeneutica sembra essere l’unica coerente con l’attribu-
zione al MIT della potestà di nomina del presidente del Collegio e l’unica in
grado di ricondurre alle parti e alla loro autonomia contrattuale la scelta dell’ef-
ficacia vincolante o meno delle determinazioni del Collegio.
2. Collegio Consultivo Tecnico nei lavori sottosoglia e nella fase di gara
L’art. 6 della legge 120 del 2020 e le linee guida per l’omogenea applica-
zione da parte delle Stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo
Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120, sottoscritte dal Presidente del Consiglio Superiore
dei lavori Pubblici in data 13 gennaio 2121, non escludono, ed anzi prevedono
la facoltativa applicazione dell’istituto nella fase di gara per l’affidamento dei
lavori pubblici nonché nei lavori sotto soglia comunitaria.
2.1 Lavori Pubblici sotto-soglia
Con riferimento alle opere pubbliche sotto-soglia comunitaria la facoltà di
costituzione del CCT si coglie in prima battuta dall’articolo 6, comma 6, della
legge 120/2020, in base al quale: “Per le opere diverse da quelle di cui al comma
1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico…”.
Posto che il comma 1 dell’art. 6, fa esplicito ed esclusivo riferimento “alle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie”, si ricava
che per opere diverse da quelle di cui al comma 1, si intendono proprio i lavori
sottosoglia.
Le linee guida sono esplicite su tale aspetto laddove all’art. 1.3.2, lett. b)
prevedono che: “Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti
casi:… b) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria…”.
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