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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
funzioni di generale assistenza alle stazioni appaltanti per la rapida risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere
nel corso dell’esecuzione del contratto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 6, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di
istituire il CCT anche nella fase antecedente all’esecuzione dei lavori, per “risol-
vere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere
anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le deter-
minazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del
bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazio-
ne, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione”.
Vista la formulazione della norma, il CCT si configura dunque come orga-
no di costante ausilio della stazione appaltante, con poteri consultivi e delibera-
tivi, per la “rapida” risoluzione e gestione di qualsiasi problematica inerente alla
commessa.
L’ampiezza di competenze e la mancanza di limitazioni alle questioni che
possono (rectius, debbono) essere demandate al CCT è pure confermata dall’art.
6, comma 2, del Decreto che stabilisce: “Il collegio consultivo tecnico è forma-
to, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di
motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste,
dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del-
l’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata espe-
rienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscen-
za di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e
le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato
di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e pro-
fessionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento”.
Le competenze richieste ai singoli componenti del CCT inducono eviden-
temente a ritenere che le questioni demandabili a tale organo possono riguar-
dare dispute tanto di natura tecnica, progettuale, esecutiva, gestionale, quanto
di natura giuridica, contrattuale ed economico-finanziaria, senza alcuna limita-
zione di sorta.
Peraltro, lo stesso comma 5 obbliga le stazioni appaltanti a fornire al CCT,
all’atto di nomina, copia dell’intera documentazione inerente al contratto, al chiaro
fine di permettere ai membri del Collegio una conoscenza onnicomprensiva
dell’opera in vista della risoluzione di qualsiasi problematica tecnica, giuridica ed
economica che dovesse insorgere (o già essere insorta) nel corso dell’esecuzione
dei lavori e in modo tale da facilitare il costante ricorso all’ausilio del CCT.
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