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DOTTRINA



                  Al riguardo, il legislatore non ha inteso limitare o circoscrivere l’applica-
             zione  dell’istituto  ai  soli  contratti  pubblici  disciplinati  dal  D.Lgs.  50/2016,
             estendendo invece il ricorso al CCT a tutti i lavori pubblici, anche se realizzati
             attraverso contratti esclusi dal regime ordinario del codice.
                  Per tali ragioni, il Collegio Consultivo Tecnico va senz’altro qualificato
             come strumento speciale e derogatorio, propedeutico all’effettiva ripresa del
             settore delle infrastrutture che, in quanto tale e fino al 30 giugno 2023 è desti-
             nato a prevalere sulle procedure ordinarie di risoluzione delle controversie nei
             contratti pubblici di lavori.
                  In tale prospettiva va dunque letta la scelta di non inserire la nuova disci-
             plina  del  CCT  nel  corpo  del  Codice  dei  contratti  pubblici  né  di  richiamare
             all’art. 6 gli istituti canonici dell’accordo bonario o della transazione, evidente-
             mente  considerati  -  nel  periodo  emergenziale  -  come  strumenti  recessivi  e
             subalterni rispetto al primo.
                  Del resto, la natura speciale e derogatoria dell’istituto in parola è ulterior-
             mente comprovata dalla previsione del legislatore che accorda alle determina-
             zioni assunte dal CCT la natura di lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter
             del codice di procedura civile, che rappresenta un’eccezione allo storico divieto
             per la Pubblica Amministrazione di avvalersi dello strumento del cosiddetto
             arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti di
             appalto pubblici. È noto infatti che, secondo un orientamento giurisprudenziale
             consolidato,  “la  posizione  della  Pubblica  Amministrazione,  anche  quando  la
             stessa opera su un piano paritetico a quello dei privati, non è comunque equi-
             parabile a quella dei privati; la Pubblica Amministrazione, infatti, è sempre por-
             tatrice di un interesse pubblico, al quale deve ispirarsi, sicché le è preclusa la
             possibilità di avvalersi, nelle controversie con privati, dell’arbitrato cosiddetto
             irrituale (o libero), atteso che in tal modo il componimento della vertenza ver-
             rebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati (pur nell’am-
             bito  di  una  legittima  logica  negoziale)  in  assenza  di  qualsiasi  procedimento
             legalmente determinato, e quindi senza adeguate garanzie di trasparenza e pub-
             blicità, con conseguente attribuzione di poteri dispositivi a soggetti estranei alla
             Pubblica  Amministrazione”,  (Cass.  S.U.  16  aprile  2009,  n.  8987;  Cass.  Sez.
             Terza, 8 aprile 2020, n. 7759).
                  Con  riferimento  invece  alle  questioni  che  possono  essere  rimesse  alle
             determinazioni del CCT, la norma presenta evidenti elementi di generalità delle
             competenze di tale organo.
                  Il comma 1 sopra riportato stabilisce infatti che il CCT assume i compiti
             stabiliti dall’art. 5 del Decreto in tema di sospensione dei lavori, nonché le


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