Page 46 - Rassegna 2021-3
P. 46
DOTTRINA
Al riguardo, il legislatore non ha inteso limitare o circoscrivere l’applica-
zione dell’istituto ai soli contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016,
estendendo invece il ricorso al CCT a tutti i lavori pubblici, anche se realizzati
attraverso contratti esclusi dal regime ordinario del codice.
Per tali ragioni, il Collegio Consultivo Tecnico va senz’altro qualificato
come strumento speciale e derogatorio, propedeutico all’effettiva ripresa del
settore delle infrastrutture che, in quanto tale e fino al 30 giugno 2023 è desti-
nato a prevalere sulle procedure ordinarie di risoluzione delle controversie nei
contratti pubblici di lavori.
In tale prospettiva va dunque letta la scelta di non inserire la nuova disci-
plina del CCT nel corpo del Codice dei contratti pubblici né di richiamare
all’art. 6 gli istituti canonici dell’accordo bonario o della transazione, evidente-
mente considerati - nel periodo emergenziale - come strumenti recessivi e
subalterni rispetto al primo.
Del resto, la natura speciale e derogatoria dell’istituto in parola è ulterior-
mente comprovata dalla previsione del legislatore che accorda alle determina-
zioni assunte dal CCT la natura di lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter
del codice di procedura civile, che rappresenta un’eccezione allo storico divieto
per la Pubblica Amministrazione di avvalersi dello strumento del cosiddetto
arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti di
appalto pubblici. È noto infatti che, secondo un orientamento giurisprudenziale
consolidato, “la posizione della Pubblica Amministrazione, anche quando la
stessa opera su un piano paritetico a quello dei privati, non è comunque equi-
parabile a quella dei privati; la Pubblica Amministrazione, infatti, è sempre por-
tatrice di un interesse pubblico, al quale deve ispirarsi, sicché le è preclusa la
possibilità di avvalersi, nelle controversie con privati, dell’arbitrato cosiddetto
irrituale (o libero), atteso che in tal modo il componimento della vertenza ver-
rebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati (pur nell’am-
bito di una legittima logica negoziale) in assenza di qualsiasi procedimento
legalmente determinato, e quindi senza adeguate garanzie di trasparenza e pub-
blicità, con conseguente attribuzione di poteri dispositivi a soggetti estranei alla
Pubblica Amministrazione”, (Cass. S.U. 16 aprile 2009, n. 8987; Cass. Sez.
Terza, 8 aprile 2020, n. 7759).
Con riferimento invece alle questioni che possono essere rimesse alle
determinazioni del CCT, la norma presenta evidenti elementi di generalità delle
competenze di tale organo.
Il comma 1 sopra riportato stabilisce infatti che il CCT assume i compiti
stabiliti dall’art. 5 del Decreto in tema di sospensione dei lavori, nonché le
44