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DOTTRINA



             legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa
             in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo. In tal caso il terzo o il quinto
             componente, con funzioni di presidente, è scelto di comune accordo tra i com-
             ponenti nominati dalle parti. In caso di mancato accordo la norma prescrive
             espressamente che il presidente del Collegio è designato entro i successivi cin-
             que giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di inte-
             resse nazionale.
                  La disciplina sulla composizione prosegue poi specificando che il collegio
             si intende costituito con la designazione di tutti i componenti ivi compreso di
             quello con funzioni di presidente.
                  I membri del Collegio sono individuati tra professionisti dotati di espe-
             rienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra inge-
             gneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore
             degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione
             allo specifico oggetto del contratto.
                  Quanto  al  funzionamento,  va  sottolineato  che  il  Collegio  Consultivo
             Tecnico è chiamato ad assumere, almeno a maggioranza, le proprie determina-
             zioni sulla base dei quesiti formulati dalle parti, entro quindici giorni dalla pro-
             posizione degli stessi. Le determinazioni devono contenere una succinta moti-
             vazione che può essere eventualmente integrata nei successivi quindici giorni.
             In  caso  di  particolari  esigenze  istruttorie  le  determinazioni  possono  essere
             adottate entro venti giorni dalla formulazione dei quesiti. Nell’adozione delle
             proprie determinazioni, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in
             videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere
             ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controver-
             sie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore solu-
             zione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il Collegio può, altresì,
             convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive
             ragioni.
                  In ordine alle disposizioni che regolano la composizione del collegio e gli
             effetti derivanti dal mancato accordo sulla nomina dei componenti, sembra in
             effetti emergere uno sbilanciamento in favore della Pubblica Amministrazione
             nei meccanismi di nomina.
                  In effetti, qualora non si raggiungesse l’accordo tra i membri per la nomina
             del terzo (o quinto) membro e dunque il MIT procedesse alla nomina del pre-
             sidente, il soggetto privato (nella specie il CG) non avrebbe alcuna possibilità di
             esprimere un gradimento sul presidente, dovendo accettare un collegio compo-
             sto da due membri su tre di espressione “pubblica”.


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