Page 50 - Rassegna 2021-3
P. 50
DOTTRINA
legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa
in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo. In tal caso il terzo o il quinto
componente, con funzioni di presidente, è scelto di comune accordo tra i com-
ponenti nominati dalle parti. In caso di mancato accordo la norma prescrive
espressamente che il presidente del Collegio è designato entro i successivi cin-
que giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di inte-
resse nazionale.
La disciplina sulla composizione prosegue poi specificando che il collegio
si intende costituito con la designazione di tutti i componenti ivi compreso di
quello con funzioni di presidente.
I membri del Collegio sono individuati tra professionisti dotati di espe-
rienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra inge-
gneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore
degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione
allo specifico oggetto del contratto.
Quanto al funzionamento, va sottolineato che il Collegio Consultivo
Tecnico è chiamato ad assumere, almeno a maggioranza, le proprie determina-
zioni sulla base dei quesiti formulati dalle parti, entro quindici giorni dalla pro-
posizione degli stessi. Le determinazioni devono contenere una succinta moti-
vazione che può essere eventualmente integrata nei successivi quindici giorni.
In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere
adottate entro venti giorni dalla formulazione dei quesiti. Nell’adozione delle
proprie determinazioni, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controver-
sie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore solu-
zione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il Collegio può, altresì,
convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive
ragioni.
In ordine alle disposizioni che regolano la composizione del collegio e gli
effetti derivanti dal mancato accordo sulla nomina dei componenti, sembra in
effetti emergere uno sbilanciamento in favore della Pubblica Amministrazione
nei meccanismi di nomina.
In effetti, qualora non si raggiungesse l’accordo tra i membri per la nomina
del terzo (o quinto) membro e dunque il MIT procedesse alla nomina del pre-
sidente, il soggetto privato (nella specie il CG) non avrebbe alcuna possibilità di
esprimere un gradimento sul presidente, dovendo accettare un collegio compo-
sto da due membri su tre di espressione “pubblica”.
48