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DOTTRINA
Per tali ragioni, si ritiene ammissibile demandare alle deliberazioni del
CCT ogni tipo di controversie preesistenti o successive alla sua costituzione, di
qualsiasi natura, ivi inclusa la definizione delle riserve iscritte in contabilità; la
norma è infatti chiara nel prevedere che il CCT possa essere chiamato a pro-
nunciarsi su tutte le “controversie” in atto e future, intendendosi per tali sia
quelle relative agli aspetti progettuali, temporali, tecnico-esecutivi, sia quelle
squisitamente contrattuali ed economico-finanziarie nonché risarcitorie.
Non potrebbe del resto condividersi l’interpretazione restrittiva della
norma secondo cui le controversie demandabili al CCT siano solo quelle “tec-
niche” con esclusione delle vere e proprie riserve e/o pretese (economiche o
risarcitorie), in quanto da un lato ogni riserva/domanda tecnica determina ine-
vitabilmente una controversia economica e contrattuale tra le parti, che può
ostacolare la prosecuzione dei lavori; dall’altro, la norma è chiara nell’estendere
il campo di indagine del CCT alle questioni giuridiche, economiche e finanzia-
rie, prevedendo addirittura la necessità di nominarne i membri (anche) tra giu-
risti ed economisti, le cui competenze non sarebbero mai necessarie ove il
Collegio fosse chiamato a dirimere solamente questioni “tecniche”.
D’altra parte, nella volontà del legislatore la nomina immediata e preven-
tiva del CCT (al cui interno è tipizzata la presenza di un membro di nomina da
parte dell’appaltatore) dovrebbe avere l’ulteriore finalità di poter risolvere tutte
le questioni, prima ancora che esse si traducano in nuove riserve in contabilità
da parte dell’appaltatore; parimenti, per i contratti in corso di esecuzione, il
CCT nominato dovrebbe poter affrontare anche le controversie pendenti, ivi
incluse le riserve già iscritte in contabilità, al fine della relativa risoluzione anti-
cipata, necessaria per la proficua ultimazione dei lavori.
L’estensione delle competenze del CCT anche ad aspetti diversi da quelli
di natura squisitamente tecnica e progettuale è altresì confermata dal valore
assegnato dalla legge alle determinazioni del Collegio, che ai sensi del comma 3
dell’art. 6 “hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter
del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente
manifestata in forma scritta dalle parti stesse”.
Invero, proprio la natura contrattuale del mezzo di risoluzione delle con-
troversie in esame che dà esito ad una pronuncia di un lodo che produce effetti
negoziali porta a giungere a tale conclusione.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito per l’appunto che nell’arbitrato
irrituale le parti intendono demandare all’arbitro la soluzione di controversie -
insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici -
attraverso lo strumento negoziale, con cui le parti si impegnano a considerare
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