Page 48 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



                  Per  tali  ragioni,  si  ritiene  ammissibile  demandare  alle  deliberazioni  del
             CCT ogni tipo di controversie preesistenti o successive alla sua costituzione, di
             qualsiasi natura, ivi inclusa la definizione delle riserve iscritte in contabilità; la
             norma è infatti chiara nel prevedere che il CCT possa essere chiamato a pro-
             nunciarsi su tutte le “controversie” in atto e future, intendendosi per tali sia
             quelle  relative  agli  aspetti  progettuali,  temporali,  tecnico-esecutivi,  sia  quelle
             squisitamente contrattuali ed economico-finanziarie nonché risarcitorie.
                  Non  potrebbe  del  resto  condividersi  l’interpretazione  restrittiva  della
             norma secondo cui le controversie demandabili al CCT siano solo quelle “tec-
             niche” con esclusione delle vere e proprie riserve e/o pretese (economiche o
             risarcitorie), in quanto da un lato ogni riserva/domanda tecnica determina ine-
             vitabilmente una controversia economica e contrattuale tra le parti, che può
             ostacolare la prosecuzione dei lavori; dall’altro, la norma è chiara nell’estendere
             il campo di indagine del CCT alle questioni giuridiche, economiche e finanzia-
             rie, prevedendo addirittura la necessità di nominarne i membri (anche) tra giu-
             risti  ed  economisti,  le  cui  competenze  non  sarebbero  mai  necessarie  ove  il
             Collegio fosse chiamato a dirimere solamente questioni “tecniche”.
                  D’altra parte, nella volontà del legislatore la nomina immediata e preven-
             tiva del CCT (al cui interno è tipizzata la presenza di un membro di nomina da
             parte dell’appaltatore) dovrebbe avere l’ulteriore finalità di poter risolvere tutte
             le questioni, prima ancora che esse si traducano in nuove riserve in contabilità
             da parte dell’appaltatore; parimenti, per i contratti in corso di esecuzione, il
             CCT nominato dovrebbe poter affrontare anche le controversie pendenti, ivi
             incluse le riserve già iscritte in contabilità, al fine della relativa risoluzione anti-
             cipata, necessaria per la proficua ultimazione dei lavori.
                  L’estensione delle competenze del CCT anche ad aspetti diversi da quelli
             di natura squisitamente tecnica e progettuale è altresì confermata dal valore
             assegnato dalla legge alle determinazioni del Collegio, che ai sensi del comma 3
             dell’art. 6 “hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter
             del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente
             manifestata in forma scritta dalle parti stesse”.
                  Invero, proprio la natura contrattuale del mezzo di risoluzione delle con-
             troversie in esame che dà esito ad una pronuncia di un lodo che produce effetti
             negoziali porta a giungere a tale conclusione.
                  Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito per l’appunto che nell’arbitrato
             irrituale le parti intendono demandare all’arbitro la soluzione di controversie -
             insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici -
             attraverso lo strumento negoziale, con cui le parti si impegnano a considerare


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