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DOTTRINA



                  In tale ambito risulta d’interesse anche la casistica regolata dal successivo
             punto 1.3.3 delle Linee Guida. Si riferisce all’ipotesi di appalto di opere pubbli-
             che che per effetto di una modifica, ex art 106, D.Lgs. 50/2016, supera in corso
             d’opera la soglia comunitaria, con conseguente e sopraggiunto obbligo di costi-
             tuire  il  CCT  in  un  termine  che,  stante  il  comma  1,  dell’art.  6,  della  legge
             120/2020, risulta essere pari a trenta giorni dalla modifica.

             2.2 Funzioni e questioni da sottoporre al CCT
                  Con riferimento alle funzioni e compiti del CCT nominato facoltativamente
             nell’ambito dei lavori sottosoglia residua in capo alle parti ampia discrezionalità.
                  Le disposizioni che regolano l’istituto (art. 6, comma 4, legge 120/2020 e
             art. 1.3.2, lett. b) delle Linee Guida), infatti, prevedono che le Parti sono tenute
             a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT: “Tutte o parte dei com-
             piti descritti ai commi da 1 a 3 (della legge 120/2020)… l’applicabilità di tutte
             o parte delle disposizioni di cui all’art. 5 (della legge 120/2020)”.
                  Di seguito si propone sinteticamente un elenco di tutte le funzioni che
             competono al CCT rispetto alle quali le parti, per i contratti di lavori pubblici
             sotto-soglia, possono decidere di investire il Collegio:
                  ➣ risoluzione  delle  controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni  natura
             suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Sul punto, così
             come chiarito dalle Linee Guida, per controversie e dispute tecniche si intende
             ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese
             quelle che possono generare o hanno generato riserve.
                  ➣ Verifica della sussistenza di una causa tecnica di legittima sospensione
             dei lavori, con contestuale indicazione delle modalità con cui proseguire i lavori
             e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera
             a regola d’arte.
                  ➣ Verifica della sussistenza di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pub-
             blica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
             adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19, idonee a
             giustificare la sospensione dei lavori.

             2.3 Determinazioni e scioglimento
                  IL CCT nello svolgimento dei propri compiti, anche nell’ambito dei lavori
             sottosoglia, per i quali non è prevista alcuna deroga, si esprime mediante determi-
             nazioni che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge 120/2020 hanno la natura di lodo
             contrattuale previsto dall’art. 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e
             motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.


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