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DOTTRINA
In tale ambito risulta d’interesse anche la casistica regolata dal successivo
punto 1.3.3 delle Linee Guida. Si riferisce all’ipotesi di appalto di opere pubbli-
che che per effetto di una modifica, ex art 106, D.Lgs. 50/2016, supera in corso
d’opera la soglia comunitaria, con conseguente e sopraggiunto obbligo di costi-
tuire il CCT in un termine che, stante il comma 1, dell’art. 6, della legge
120/2020, risulta essere pari a trenta giorni dalla modifica.
2.2 Funzioni e questioni da sottoporre al CCT
Con riferimento alle funzioni e compiti del CCT nominato facoltativamente
nell’ambito dei lavori sottosoglia residua in capo alle parti ampia discrezionalità.
Le disposizioni che regolano l’istituto (art. 6, comma 4, legge 120/2020 e
art. 1.3.2, lett. b) delle Linee Guida), infatti, prevedono che le Parti sono tenute
a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT: “Tutte o parte dei com-
piti descritti ai commi da 1 a 3 (della legge 120/2020)… l’applicabilità di tutte
o parte delle disposizioni di cui all’art. 5 (della legge 120/2020)”.
Di seguito si propone sinteticamente un elenco di tutte le funzioni che
competono al CCT rispetto alle quali le parti, per i contratti di lavori pubblici
sotto-soglia, possono decidere di investire il Collegio:
➣ risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Sul punto, così
come chiarito dalle Linee Guida, per controversie e dispute tecniche si intende
ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese
quelle che possono generare o hanno generato riserve.
➣ Verifica della sussistenza di una causa tecnica di legittima sospensione
dei lavori, con contestuale indicazione delle modalità con cui proseguire i lavori
e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera
a regola d’arte.
➣ Verifica della sussistenza di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pub-
blica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure
adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19, idonee a
giustificare la sospensione dei lavori.
2.3 Determinazioni e scioglimento
IL CCT nello svolgimento dei propri compiti, anche nell’ambito dei lavori
sottosoglia, per i quali non è prevista alcuna deroga, si esprime mediante determi-
nazioni che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge 120/2020 hanno la natura di lodo
contrattuale previsto dall’art. 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e
motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
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