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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI



               la decisione degli arbitri come l’espressione della propria volontà (cfr., Cass. Civ.
               sez. Prima, 18 novembre 2015, n. 23629; sez. Seconda, 12 ottobre 2009, n.
               21585).
                     Orbene, considerato che il tratto saliente che connota l’arbitrato irrituale
               è la volontà delle parti di risolvere la lite insorta o che possa insorgere tra loro
               mediante  decisione  che  ha  natura  contrattuale,  con  il  corollario  che  questa
               forma  arbitrale  è  espressione  e  trova  fondamento  nell’autonomia  negoziale
               delle parti di cui all’art. 1322 c.c., non vi è ragione di escludere che sia ammis-
               sibile conferire al CCT la risoluzione e la gestione di qualsiasi problematica con-
               troversa che riguarda l’opera, sotto tutti i profili tecnico-progettuali, economi-
               co-finanziari e giuridico-contrattuali ivi compresa la res controversa concernente
               domande/riserve economiche e risarcitorie, ivi inclusi dunque i riconoscimenti
               economici chiesti dall’appaltatore per effetto della protrazione del termine con-
               trattuale.
                     Ad ulteriore conferma di quanto sopra sembra inoltre militare quella parte
               della  medesima  disposizione  contenuta  nel  comma  3  dell’art.  6  del  Decreto
               semplificazioni, che fa salva la “diversa e motivata volontà espressamente mani-
               festata in forma scritta dalle parti stesse” di sottrarre alla determinazione assun-
               ta dal CCT la natura e la vincolatività propria del lodo libero; segno evidente
               dell’intenzione del legislatore di rimettere in capo alle parti, ed alla loro autono-
               mia negoziale, la più ampia discrezionalità in merito alle questioni da deferire e
               ai correlati poteri da attribuire al CCT purché siano conseguiti gli obiettivi per-
               seguiti dal Decreto semplificazioni di assicurare, da un lato, la deflazione del
               contenzioso e la liquidità alle imprese nell’attuale contesto di crisi e di stato
               emergenziale e, dall’altro, la realizzazione e soprattutto l’ultimazione delle opere
               pubbliche in corso.
                     Venendo ora all’analisi delle modalità di costituzione e nomina dei com-
               ponenti  e  di  funzionamento  del  CCT,  si  evidenzia  che,  ai  sensi  dell’art.  6,
               comma  2,  del  Decreto  semplificazioni  negli  appalti  sopra  soglia,  il  Collegio
               Consultivo Tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre compo-
               nenti, ovvero cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità
               delle professionalità richieste. La diversa composizione del Collegio (tre-cinque
               membri)  appare  l’unica  scelta  rimessa  esclusivamente  in  capo  alla  stazione
               appaltante. Le parti possono nominare di comune accordo l’intero Collegio,
               ovvero, possono concordare che ciascuna di esse nomini, a seconda della diver-
               sa composizione del Collegio (tre-cinque membri), uno o due componenti; il
               DL n. 77/2021 aggiunge un’importante precisazione: essi dovranno essere indi-
               viduati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse


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