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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
la decisione degli arbitri come l’espressione della propria volontà (cfr., Cass. Civ.
sez. Prima, 18 novembre 2015, n. 23629; sez. Seconda, 12 ottobre 2009, n.
21585).
Orbene, considerato che il tratto saliente che connota l’arbitrato irrituale
è la volontà delle parti di risolvere la lite insorta o che possa insorgere tra loro
mediante decisione che ha natura contrattuale, con il corollario che questa
forma arbitrale è espressione e trova fondamento nell’autonomia negoziale
delle parti di cui all’art. 1322 c.c., non vi è ragione di escludere che sia ammis-
sibile conferire al CCT la risoluzione e la gestione di qualsiasi problematica con-
troversa che riguarda l’opera, sotto tutti i profili tecnico-progettuali, economi-
co-finanziari e giuridico-contrattuali ivi compresa la res controversa concernente
domande/riserve economiche e risarcitorie, ivi inclusi dunque i riconoscimenti
economici chiesti dall’appaltatore per effetto della protrazione del termine con-
trattuale.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra sembra inoltre militare quella parte
della medesima disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 6 del Decreto
semplificazioni, che fa salva la “diversa e motivata volontà espressamente mani-
festata in forma scritta dalle parti stesse” di sottrarre alla determinazione assun-
ta dal CCT la natura e la vincolatività propria del lodo libero; segno evidente
dell’intenzione del legislatore di rimettere in capo alle parti, ed alla loro autono-
mia negoziale, la più ampia discrezionalità in merito alle questioni da deferire e
ai correlati poteri da attribuire al CCT purché siano conseguiti gli obiettivi per-
seguiti dal Decreto semplificazioni di assicurare, da un lato, la deflazione del
contenzioso e la liquidità alle imprese nell’attuale contesto di crisi e di stato
emergenziale e, dall’altro, la realizzazione e soprattutto l’ultimazione delle opere
pubbliche in corso.
Venendo ora all’analisi delle modalità di costituzione e nomina dei com-
ponenti e di funzionamento del CCT, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del Decreto semplificazioni negli appalti sopra soglia, il Collegio
Consultivo Tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre compo-
nenti, ovvero cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità
delle professionalità richieste. La diversa composizione del Collegio (tre-cinque
membri) appare l’unica scelta rimessa esclusivamente in capo alla stazione
appaltante. Le parti possono nominare di comune accordo l’intero Collegio,
ovvero, possono concordare che ciascuna di esse nomini, a seconda della diver-
sa composizione del Collegio (tre-cinque membri), uno o due componenti; il
DL n. 77/2021 aggiunge un’importante precisazione: essi dovranno essere indi-
viduati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse
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