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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI



                     Nell’ambito delle misure eccezionali e largamente derogatorie contenute
               nel Decreto semplificazioni e fino alla data del 30 giugno 2023, l’istituzione del
               CCT è, come detto, obbligatoria per tutte opere pubbliche di importo superiore
               alla soglia di rilevanza comunitaria.
                     Segnatamente,  l’art.  6,  comma  1,  del  citato  Decreto,  aggiornato  con  le
               modifiche temporali operate dal DL n. 77/2021 (secondo Decreto semplifica-
               zioni, in vigore dal 1° giugno 2021, convertito in legge n. 108/2021) dispone:
               “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbli-
               che di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legi-
               slativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
               costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione,
               o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo
               5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle
               dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione
               del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di
               entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato
               entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.
                     La norma disciplina compiutamente la procedura di nomina del Collegio
               e gli aspetti generali del suo funzionamento, senza tuttavia specificare con tas-
               satività le competenze del CCT, la tipologia di questioni che possono essere
               demandate al parere del Collegio e i rapporti tra le determinazioni del CCT e
               gli altri strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, previste in via
               ordinaria dal D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario e transazione).
                     Invero, in chiave sistemica, il legislatore non ha voluto introdurre in via
               definitiva il CCT all’interno del codice dei contratti pubblici, che non viene
               infatti modificato dal citato art. 6 del Decreto semplificazioni.
                     Tale scelta risponde evidentemente alla volontà del legislatore di introdurre
               il CCT nei limiti dell’attuale periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023, nel
               chiaro convincimento che, attraverso il ricorso a tale istituto, tutte le stazioni
               appaltanti  possano  agevolmente  e  rapidamente  procedere  alla  gestione  della
               commessa, evitando le interruzioni e gli incidenti procedimentali tipici di una
               gestione  ordinaria  e  demandando  ad  un  organo  esterno  compiti,  funzioni  e
               responsabilità sulla risoluzione delle dispute contrattuali ed esecutive.
                     Sotto altro profilo, l’articolo 6 estende l’obbligatorietà dell’istituzione del
               CCT a tutte le stazioni appaltanti (al di là della loro qualificazione soggettiva) e
               a tutti i settori (ordinari e speciali come pure nell’ambito delle infrastrutture
               strategiche) e a tutti i contratti di appalto da stipulare o già stipulati alla data di
               entrata in vigore della norma, senza alcuna eccezione.


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