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IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Nell’ambito delle misure eccezionali e largamente derogatorie contenute
nel Decreto semplificazioni e fino alla data del 30 giugno 2023, l’istituzione del
CCT è, come detto, obbligatoria per tutte opere pubbliche di importo superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria.
Segnatamente, l’art. 6, comma 1, del citato Decreto, aggiornato con le
modifiche temporali operate dal DL n. 77/2021 (secondo Decreto semplifica-
zioni, in vigore dal 1° giugno 2021, convertito in legge n. 108/2021) dispone:
“Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbli-
che di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione,
o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo
5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione
del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.
La norma disciplina compiutamente la procedura di nomina del Collegio
e gli aspetti generali del suo funzionamento, senza tuttavia specificare con tas-
satività le competenze del CCT, la tipologia di questioni che possono essere
demandate al parere del Collegio e i rapporti tra le determinazioni del CCT e
gli altri strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, previste in via
ordinaria dal D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario e transazione).
Invero, in chiave sistemica, il legislatore non ha voluto introdurre in via
definitiva il CCT all’interno del codice dei contratti pubblici, che non viene
infatti modificato dal citato art. 6 del Decreto semplificazioni.
Tale scelta risponde evidentemente alla volontà del legislatore di introdurre
il CCT nei limiti dell’attuale periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023, nel
chiaro convincimento che, attraverso il ricorso a tale istituto, tutte le stazioni
appaltanti possano agevolmente e rapidamente procedere alla gestione della
commessa, evitando le interruzioni e gli incidenti procedimentali tipici di una
gestione ordinaria e demandando ad un organo esterno compiti, funzioni e
responsabilità sulla risoluzione delle dispute contrattuali ed esecutive.
Sotto altro profilo, l’articolo 6 estende l’obbligatorietà dell’istituzione del
CCT a tutte le stazioni appaltanti (al di là della loro qualificazione soggettiva) e
a tutti i settori (ordinari e speciali come pure nell’ambito delle infrastrutture
strategiche) e a tutti i contratti di appalto da stipulare o già stipulati alla data di
entrata in vigore della norma, senza alcuna eccezione.
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