Page 44 - Rassegna 2021-3
P. 44
DOTTRINA
Reintrodotto dall’art. 1, commi 11-14, del DL n. 32/2019 (cosiddetto
Decreto sblocca cantieri) per gli appalti di lavori, nelle more dell’entrata in vigo-
re del nuovo regolamento unico degli appalti - laddove era configurato alla stre-
gua di strumento di alternative dispute resolution, facoltativo e non vincolante,
alternativo a quelli già previsti dall’ordinamento (come, ad esempio, l’accordo
bonario, dal quale il collegio consultivo si distingue per non essere finalizzato a
risolvere una specifica controversia, potendo essere costituito in via generale
per l’intera durata del contratto) - il CCT è oggi riproposto dall’art. 6 del cosid-
detto Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
in legge n. 120/2020 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale”, che reca, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di
contratti pubblici) alcune rilevanti novità in materia di contratti pubblici, tutte
finalizzate a incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture
e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
Covid-19.
L’istituto, mutuato dal dispute board largamente in uso nella contrattualistica
internazionale, è qualificabile come strumento di risoluzione alternativa delle
controversie che oggi il legislatore ritiene imprescindibile per il raggiungimento
degli obiettivi di semplificazione e accelerazione degli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture perseguiti dal Decreto semplificazioni.
Tanto è vero che l’art. 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge
n. 120/2020 ha proposto una riscrittura radicale della disciplina del Collegio
Tecnico Consultivo (non a caso ai sensi del comma 9, dell’art. 6, cit., sono abro-
gate in toto le relative disposizioni del decreto sblocca cantieri), la cui costitu-
zione diviene ora obbligatoria per gli appalti di rilievo comunitario e le cui
determinazioni sono provviste di una forza e una vincolatività precedentemen-
te non previste.
Il CCT, nell’ottica del legislatore, oltre a svolgere i compiti in materia di
sospensione di cui al precedente art. 5 del medesimo DL n. 76/2020 assume
funzioni di assistenza tecnica e giuridica per la rapida risoluzione delle contro-
versie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione dei con-
tratti pubblici (ovvero, in taluni casi, anche nella fase antecedente di selezione
del contraente), sia a scopi deflattivi del contenzioso, sia al fine di limitare gli
effetti negativi che le dispute “stragiudiziali” di natura tecnica e giuridica gene-
ralmente determinano sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei tempi con-
trattuali, sia, in ultima analisi, di risolvere in via anticipata e tempestiva le cause
che tradizionalmente determinano l’iscrizione in contabilità delle riserve.
42