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DOTTRINA



                  Reintrodotto  dall’art.  1,  commi  11-14,  del  DL  n.  32/2019  (cosiddetto
             Decreto sblocca cantieri) per gli appalti di lavori, nelle more dell’entrata in vigo-
             re del nuovo regolamento unico degli appalti - laddove era configurato alla stre-
             gua di strumento di alternative dispute resolution, facoltativo e non vincolante,
             alternativo a quelli già previsti dall’ordinamento (come, ad esempio, l’accordo
             bonario, dal quale il collegio consultivo si distingue per non essere finalizzato a
             risolvere una specifica controversia, potendo essere costituito in via generale
             per l’intera durata del contratto) - il CCT è oggi riproposto dall’art. 6 del cosid-
             detto Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
             in legge n. 120/2020 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
             vazione digitale”, che reca, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di
             contratti pubblici) alcune rilevanti novità in materia di contratti pubblici, tutte
             finalizzate a incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture
             e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a
             seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza  sanitaria  globale  del
             Covid-19.
                  L’istituto, mutuato dal dispute board largamente in uso nella contrattualistica
             internazionale, è qualificabile come strumento di risoluzione alternativa delle
             controversie che oggi il legislatore ritiene imprescindibile per il raggiungimento
             degli obiettivi di semplificazione e accelerazione degli investimenti pubblici nel
             settore delle infrastrutture perseguiti dal Decreto semplificazioni.
                  Tanto è vero che l’art. 6 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge
             n. 120/2020 ha proposto una riscrittura radicale della disciplina del Collegio
             Tecnico Consultivo (non a caso ai sensi del comma 9, dell’art. 6, cit., sono abro-
             gate in toto le relative disposizioni del decreto sblocca cantieri), la cui costitu-
             zione  diviene  ora  obbligatoria  per  gli  appalti  di  rilievo  comunitario  e  le  cui
             determinazioni sono provviste di una forza e una vincolatività precedentemen-
             te non previste.
                  Il CCT, nell’ottica del legislatore, oltre a svolgere i compiti in materia di
             sospensione di cui al precedente art. 5 del medesimo DL n. 76/2020 assume
             funzioni di assistenza tecnica e giuridica per la rapida risoluzione delle contro-
             versie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione dei con-
             tratti pubblici (ovvero, in taluni casi, anche nella fase antecedente di selezione
             del contraente), sia a scopi deflattivi del contenzioso, sia al fine di limitare gli
             effetti negativi che le dispute “stragiudiziali” di natura tecnica e giuridica gene-
             ralmente determinano sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei tempi con-
             trattuali, sia, in ultima analisi, di risolvere in via anticipata e tempestiva le cause
             che tradizionalmente determinano l’iscrizione in contabilità delle riserve.


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