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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO



               asportazione di un globo oculare - lo sfregio permanente un turbamento irre-
               versibile della armonia e della euritmia delle linee del viso, senza deformazione,
               che tuttavia abbia determinato un effetto estetico sgradevole o di ilarità, anche
               se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune di gusto normale e di
               media sensibilità - un taglio sulla guancia, una vistosa cicatrice - : il primo
                                                                                (32)
               implica evidentemente le più gravi conseguenze sulla vittima e quindi è dotato
               di un sicuro maggiore disvalore sociale .
                                                     (33)
                    Ci pare, in conclusione, che scelta conforme ai principi costituzionali sulla
               pena, principale come accessoria - in particolare al principio della individualiz-
               zazione del trattamento sanzionatorio - sarebbe la previsione di cornici edittali
               e il conferimento al giudice del caso concreto del potere discrezionale di valu-
               tare quale e quanta sia la pena accessoria di giustizia tenendo conto delle circo-
               stanze del caso concreto e della effettiva portata delle conseguenze occorse alla
               vittima del fatto illecito commesso.


               4.  Conclusioni. Un quadro non ottimale
                    In conclusione, la novella con la quale il Codice Rosso ha introdotto la
               deformazione o sfregio permanente del viso quale titolo autonomo delittuoso
               con  un  proprio  e  autonomo  trattamento  sanzionatorio  porta  con  sé  luci  e
               ombre. Merita consenso la scelta politico culturale effettuata dal Parlamento in
               recepimento di fondate istanze di sicurezza del cittadino e in favore della tutela
               delle persone deboli.


               (32)  In questi termini, Cass., 21 settembre 2020, n. 27564, in CED, n. 279471; Id., 16 giugno 2014,
                    n. 32984, ivi, n. 261653; Id., 16 gennaio 2012, n. 21998, ivi, n. 252912; Id., 4 luglio 2000, n.
                    12006, ivi, n. 217879; Id., 22 settembre 1998, n. 10732, ivi, n. 211661: questa la massima tra-
                    latizia, “in tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che,
                    senza  determinare  la  più  grave  conseguenza  della  deformazione,  importi  un’apprezzabile
                    alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione esteti-
                    co-fisiognomica dello stesso”; in questi termini, per un confronto con la dottrina, D’ANDRIA,
                    op. cit., 120; CRIMI, op. cit., 2241; MASERA, op. cit., 99; sulla mancanza di precisione e determinatezza
                    delle due definizioni normative, con connesso rischio di arbitrio giudiziale derivante dalla eccessiva discrezio-
                    nalità valutativa del giudicante nell’inquadramento della lesione al viso come lesione base o come deformazione
                    o sfregio permanente al viso: DE SANTIS, op. cit., 7.
               (33)  Il Codice Zanardelli considerava lo sfregio quale ipotesi di lesione personale grave e la defor-
                    mazione quale ipotesi di lesione personale gravissima, il Codice Rocco invece le unificò in
                    considerazione di una scelta di mera politica criminale “intendendo perseguire, con il massi-
                    mo rigore, le lesioni con sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica
                    forma di delinquenza, diffusa specialmente in talune regioni di Italia, contro la quale è neces-
                    sario spiegare la più ferma severità”, (Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, tratta da
                    MANZINI, op. cit., 262); sulla esatta portata del concetto di deformazione o sfregio permanen-
                    te al viso, rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito e sottratta a una inda-
                    gine peritale, DE SANTIS, op. cit., 7.

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