Page 39 - Rassegna 2021-3
P. 39
APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
asportazione di un globo oculare - lo sfregio permanente un turbamento irre-
versibile della armonia e della euritmia delle linee del viso, senza deformazione,
che tuttavia abbia determinato un effetto estetico sgradevole o di ilarità, anche
se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune di gusto normale e di
media sensibilità - un taglio sulla guancia, una vistosa cicatrice - : il primo
(32)
implica evidentemente le più gravi conseguenze sulla vittima e quindi è dotato
di un sicuro maggiore disvalore sociale .
(33)
Ci pare, in conclusione, che scelta conforme ai principi costituzionali sulla
pena, principale come accessoria - in particolare al principio della individualiz-
zazione del trattamento sanzionatorio - sarebbe la previsione di cornici edittali
e il conferimento al giudice del caso concreto del potere discrezionale di valu-
tare quale e quanta sia la pena accessoria di giustizia tenendo conto delle circo-
stanze del caso concreto e della effettiva portata delle conseguenze occorse alla
vittima del fatto illecito commesso.
4. Conclusioni. Un quadro non ottimale
In conclusione, la novella con la quale il Codice Rosso ha introdotto la
deformazione o sfregio permanente del viso quale titolo autonomo delittuoso
con un proprio e autonomo trattamento sanzionatorio porta con sé luci e
ombre. Merita consenso la scelta politico culturale effettuata dal Parlamento in
recepimento di fondate istanze di sicurezza del cittadino e in favore della tutela
delle persone deboli.
(32) In questi termini, Cass., 21 settembre 2020, n. 27564, in CED, n. 279471; Id., 16 giugno 2014,
n. 32984, ivi, n. 261653; Id., 16 gennaio 2012, n. 21998, ivi, n. 252912; Id., 4 luglio 2000, n.
12006, ivi, n. 217879; Id., 22 settembre 1998, n. 10732, ivi, n. 211661: questa la massima tra-
latizia, “in tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che,
senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile
alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione esteti-
co-fisiognomica dello stesso”; in questi termini, per un confronto con la dottrina, D’ANDRIA,
op. cit., 120; CRIMI, op. cit., 2241; MASERA, op. cit., 99; sulla mancanza di precisione e determinatezza
delle due definizioni normative, con connesso rischio di arbitrio giudiziale derivante dalla eccessiva discrezio-
nalità valutativa del giudicante nell’inquadramento della lesione al viso come lesione base o come deformazione
o sfregio permanente al viso: DE SANTIS, op. cit., 7.
(33) Il Codice Zanardelli considerava lo sfregio quale ipotesi di lesione personale grave e la defor-
mazione quale ipotesi di lesione personale gravissima, il Codice Rocco invece le unificò in
considerazione di una scelta di mera politica criminale “intendendo perseguire, con il massi-
mo rigore, le lesioni con sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica
forma di delinquenza, diffusa specialmente in talune regioni di Italia, contro la quale è neces-
sario spiegare la più ferma severità”, (Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, tratta da
MANZINI, op. cit., 262); sulla esatta portata del concetto di deformazione o sfregio permanen-
te al viso, rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito e sottratta a una inda-
gine peritale, DE SANTIS, op. cit., 7.
37