Page 34 - Rassegna 2021-3
P. 34

DOTTRINA



                  Sarebbe ragionevole domandarsi se una lesione della salute fisica o psichi-
             ca con annientamento della identità di una persona debole sia meritevole di un
             trattamento meno severo di quello riservato alla lesione della salute fisica e psi-
             chica di un agente di pubblica sicurezza in servizio in occasione di manifesta-
             zioni sportive oppure se entrambe le condotte, notevolmente intrise di disvalore
             sociale, meritino un pari trattamento sanzionatorio .
                                                              (20)
                  Chiaro che in un campo rimesso alla voluntas legis, in teoria portatrice delle
             istanze del gruppo sociale di riferimento e dei valori condivisi in un dato momento
             storico, le nostre valutazioni non possono che offrire spunti di riflessione, indicare
             eventuali elementi che appaiono sistematicamente disarmonici, in particolare in un
             momento in cui sulla politica nazionale e internazionale soffia il vento del populi-
             smo che porta con sé il rischio di un uso arbitrario e sconsiderato della pena .
                                                                                    (21)
                  Il rischio è che talune anomale previsioni sanzionatorie, se non ben pon-
             derate e ricavate dalla effettiva percezione del disvalore sociale, con la forza di
             orientamento culturale che la pena porta con sé, possa avere un effetto di sov-
             vertimento  della  scala  di  valori  che  i  consociati  desumono  dal  rapporto  tra
             quantità e qualità della pena e fatto incriminato. I rilievi sulla ragionevolezza
             della pena non sono materia estranea al sindacato della Corte costituzionale .
                                                                                      (22)
                  E invero da qualche tempo la Corte, con maggiore incidenza rispetto al
             passato, valuta la ragionevolezza delle scelte sanzionatorie avendo come para-
             metro di riferimento il principio di proporzione e rieducazione del condannato.
             La pena, se sproporzionata alla gravità della offesa e quindi al quantum di colpe-
             volezza del reo, persegue scopi di prevenzione generale rendendo la persona
             uno strumento di intimidazione collettiva; essa viene così percepita come ingiu-
             sta e genera nel condannato sentimenti di insofferenza verso il sistema e quindi
             lo indispone al trattamento rieducativo .
                                                  (23)
             (20)  Si mostra perplesso, SEMINARA, Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona,
                  in RIDPP, 2020, 446, evidenziando la assurdità che vien fuori dal confronto tra le due cornici
                  edittali richiamate nel corpo del testo.
             (21)  La letteratura sul punto è ricchissima. Ci limitiamo per la autorevolezza della fonte e per la
                  esaustività del quadro tracciato a rinviare alle note di PULITANÒ, Il penale tra teoria e politica, in
                  Dir. Pen. Cont., Riv. Trim., 2020, 4, 1 ss.
             (22)  In materia di sindacato sulla proporzionalità della pena, per un quadro esaustivo esposto da
                  una visuale ottimale in quanto interna alla Corte costituzionale, VIGANÒ, La proporzionalità
                  della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, membro della Corte costituzionale
                  ed estensore di sentenze fondamentali sul punto, quali tra tutte, per la attinenza con il tema
                  qui trattato, la sentenza n. 222 del 2018 in materia di pene accessorie fisse nel delitto di ban-
                  carotta fraudolenta.
             (23)  Turning points della svolta della giurisprudenza costituzionale: in particolare e senza alcuna
                  pretesa di esaustività, la sentenza che sanziona la illegittimità costituzionale della cornice edit-
                  tale prevista per il delitto di alterazione di stato mediante falso documentale (art. 567, comma
                  2, c.p.; Corte cost. 236 del 2016); la sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale della

             32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39