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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO



               per applicare in caso di condanna una pena sproporzionata per difetto alla gra-
               vità del fatto commesso .
                                       (10)
                    In  effetti  la  precedente  qualificazione  quale  circostanza  aggravante,  in
               caso di prevalenza di attenuanti, avrebbe potuto implicare una cornice edittale
               con pena minima quattro mesi di reclusione, pena massima due anni di reclu-
               sione .
                     (11)
                    In tale rischio riposa la ratio della scelta tecnica operata dal Codice Rosso
               insieme alla previsione di una cornice edittale informata a un maggior rigore
               rispetto a quella prevista per le restanti ipotesi di lesioni gravissime quali la per-
               dita di un arto o di senso.
                    Tuttavia, la trasformazione in titolo autonomo delittuoso - insieme alla
               eliminazione della precedente ipotesi circostanziata - implica un secondo evi-
               dente effetto al quale, plausibilmente per fretta o per sciatteria normativa, non
               è stata prestata la dovuta attenzione in sede di redazione e approvazione della
               novella .
                      (12)
                    E invero la previsione di un titolo delittuoso autonomo implica che i fatti
               descritti siano punibili solo a titolo di dolo, anche eventuale, ma non anche a
               titolo di colpa, salvo che vi sia una previsione espressa che la riforma non ha
               previsto, si direbbe non volutamente e inopinatamente se si pensa alla ratio della
               riforma, ovverosia rafforzare i presidi a tutela delle persone deboli e non indub-
               biamente indebolirne la tutela rispetto al passato. In base alla precedente nor-
               mativa, a mente della qualificazione come circostanza aggravante delle lesioni
               personali, la deformazione o sfregio permanente del viso poteva essere punita
               a titolo di dolo o anche a titolo di colpa.
                    E invero, in base ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti, «le
               circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se
               da  lui  conosciute  [dolo]  ovvero  ignorate  per  colpa  o  ritenute  inesistenti  per
               errore determinato da colpa», (articolo 59, comma 2, c.p., come riformato dalla
               legge 19/1990).

               (10)  In tale senso, anche la Relazione del Massimario: “l’intervento in oggetto (…) intende offrire
                    una risposta ispirata a maggiore rigore e, soprattutto, mira a frustrare il rischio di possibili
                    attenuazioni sanzionatorie, conseguenti al meccanismo del bilanciamento delle circostanze,
                    in una prospettiva di contenimento della discrezionalità del giudice”.
               (11)  Ipotizzando la sussistenza di una attenuante ad effetto comune - le attenuanti generiche, per
                    esempio - e la prevalenza di queste sulla aggravante delle lesioni gravissime, la cornice edit-
                    tale di partenza per operare la commisurazione della pena non è quella prevista per le lesioni
                    gravissime ma quella prevista per il delitto base di lesioni personali (sei mesi - tre anni di
                    reclusione). Sulla cornice edittale del delitto base deve essere operata quindi la diminuzione
                    per la circostanza attenuante ad effetto comune ipotizzata fino a un terzo (nella diminuzione
                    massima di un terzo, quindi: quattro mesi - due anni di reclusione).
               (12)  PADOVANI, op. cit., 249; MANNA, op. cit., 6.

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