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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
per applicare in caso di condanna una pena sproporzionata per difetto alla gra-
vità del fatto commesso .
(10)
In effetti la precedente qualificazione quale circostanza aggravante, in
caso di prevalenza di attenuanti, avrebbe potuto implicare una cornice edittale
con pena minima quattro mesi di reclusione, pena massima due anni di reclu-
sione .
(11)
In tale rischio riposa la ratio della scelta tecnica operata dal Codice Rosso
insieme alla previsione di una cornice edittale informata a un maggior rigore
rispetto a quella prevista per le restanti ipotesi di lesioni gravissime quali la per-
dita di un arto o di senso.
Tuttavia, la trasformazione in titolo autonomo delittuoso - insieme alla
eliminazione della precedente ipotesi circostanziata - implica un secondo evi-
dente effetto al quale, plausibilmente per fretta o per sciatteria normativa, non
è stata prestata la dovuta attenzione in sede di redazione e approvazione della
novella .
(12)
E invero la previsione di un titolo delittuoso autonomo implica che i fatti
descritti siano punibili solo a titolo di dolo, anche eventuale, ma non anche a
titolo di colpa, salvo che vi sia una previsione espressa che la riforma non ha
previsto, si direbbe non volutamente e inopinatamente se si pensa alla ratio della
riforma, ovverosia rafforzare i presidi a tutela delle persone deboli e non indub-
biamente indebolirne la tutela rispetto al passato. In base alla precedente nor-
mativa, a mente della qualificazione come circostanza aggravante delle lesioni
personali, la deformazione o sfregio permanente del viso poteva essere punita
a titolo di dolo o anche a titolo di colpa.
E invero, in base ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti, «le
circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se
da lui conosciute [dolo] ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per
errore determinato da colpa», (articolo 59, comma 2, c.p., come riformato dalla
legge 19/1990).
(10) In tale senso, anche la Relazione del Massimario: “l’intervento in oggetto (…) intende offrire
una risposta ispirata a maggiore rigore e, soprattutto, mira a frustrare il rischio di possibili
attenuazioni sanzionatorie, conseguenti al meccanismo del bilanciamento delle circostanze,
in una prospettiva di contenimento della discrezionalità del giudice”.
(11) Ipotizzando la sussistenza di una attenuante ad effetto comune - le attenuanti generiche, per
esempio - e la prevalenza di queste sulla aggravante delle lesioni gravissime, la cornice edit-
tale di partenza per operare la commisurazione della pena non è quella prevista per le lesioni
gravissime ma quella prevista per il delitto base di lesioni personali (sei mesi - tre anni di
reclusione). Sulla cornice edittale del delitto base deve essere operata quindi la diminuzione
per la circostanza attenuante ad effetto comune ipotizzata fino a un terzo (nella diminuzione
massima di un terzo, quindi: quattro mesi - due anni di reclusione).
(12) PADOVANI, op. cit., 249; MANNA, op. cit., 6.
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