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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO



                     La ratio della nuova previsione incriminatrice si rinviene tutta nella cronaca giu-
               diziaria e in particolare deriva dal verificarsi di gravi fatti delittuosi consistiti nel cosid-
               detto getto di acido sul viso della vittima con effetti di irrimediabile o difficilmente
               rimediabile compromissione dei lineamenti del viso o della sua stessa conformazione
               e quindi in definitiva della identità personale. La vittima della deformazione o dello
               sfregio permanente subisce un’offesa consistente in un grave danno alla salute sia
               fisica che psichica vedendo il proprio viso deformato o sfregiato e quindi irricono-
               scibile la propria persona a sé e al mondo con cui ella si relaziona quotidianamente .
                                                                                          (5)
                     Non a caso, prima della approvazione del testo della riforma, taluni avevano pro-
               posto di inserire nel Codice penale il delitto di omicidio di identità volendo, con ter-
               mine indubbiamente enfatico, sottolineare l’effetto drammatico e irrimediabile per la
               vittima e lo scopo predominante la scelta del carnefice, ossia quello di annullare o mor-
               tificare la vittima quale mera res che siccome il reo non può più possedere - ad esem-
               pio per la conclusione di una relazione sentimentale - allora val la pena annientare .
                                                                                         (6)
                     In termini tecnici la ratio della nuova incriminazione avrebbe, per tanto,
               fondamento in un maggior disvalore di evento e in particolare nella notevole
               gravità delle conseguenze occorse alla vittima in termini di lesione del bene
               salute e del bene identità personale: la doppia offesa si porrebbe quindi a fon-
               damento del severo trattamento sanzionatorio previsto con il Codice Rosso .
                                                                                         (7)


               2.  Dalla aggravante al titolo autonomo di delitto. La mancata previsione
                  della ipotesi colposa
                     La deformazione o sfregio permanente del viso non rappresenta un novum
               del nostro ordinamento. Il Codice penale la conosceva quale ipotesi circostan-
               ziata del delitto di lesioni personali accanto alle ipotesi di lesioni gravissime con-
               sistenti, per esempio, nella perdita di un arto o di un senso.

               (5)   In tale senso, autorevolmente, PADOVANI, op. cit., 247, “L’offesa che lo sfregio o la deformazio-
                     ne reca alla vittima supera i limiti dell’integrità fisica, per attingere alla sua personalità indivi-
                     duale. Incidendo così violentemente sull’immagine di sé, che dei rapporti interpersonali costi-
                     tuisce un veicolo essenziale, è la dignità stessa della persona a risultare compromessa”. Sotto i
                     primi anni del Codice Rocco la pratica si racconta diffusa, specie in alcune province e tra alcune
                     classi della popolazione, per vendetta o per castigo, ma anche per amore “quasi allo scopo di
                     meglio assicurarsi la persona che si vuol far propria”, (Relazione al progetto di codice penale
                     del 1889, citazione tratta da MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VIII, Torino, 1985, 262).
               (6)   Il volto distrutto e volutamente sfregiato della vittima, si legge nella relazione di accompagnamen-
                     to alla proposta di introdurre il delitto di omicidio di identità, prodromo del delitto in commento,
                     “ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa,
                     della volontà violenta di restare unici padroni dell’io profondo della vittima che si sarebbe voluta
                     possedere”, costringe la vittima “a un calvario psichico e medico (…) per riuscire a riottenere la
                     parvenza di un volto”, (Relazione al disegno di legge 2757 del 2017, consultabile su www.senato.it).
               (7)   Così, FIANDACA, MUSCO, op. cit., 104.

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