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DOTTRINA



                  Viceversa, come si ricava dalla disciplina sui criteri di imputazione del reato
             [autonomo e non circostanziato] sappiamo che «nessuno può essere punito per un
             fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo salvi i casi
             di delitto [...] colposo espressamente preveduti dalla legge» (art. 42, comma 2, c.p.).
             Il che implica come, allo stato attuale e rispetto alla previsione precedente, si sia
             ridotto alle sole ipotesi dolose il campo della punibilità della condotta tipica di defor-
             mazione o sfregio permanente del viso, lasciando priva di una idonea tutela la vitti-
             ma nei casi di sfregio o deformazione al viso dovuta a una grave imprudenza, negli-
             genza o imperizia, specie nel settore medico chirurgico. Si tratta a ben vedere di un
             esito incoerente con la ratio di politica criminale voluta dal Codice Rosso - rafforzare
             la tutela - che ci consente di concludere che il deficit riscontrato sia frutto della fretta
             di provvedere e quindi di sciatteria normativa. Viceversa, questa volta in linea con
             la ratio politico criminale, il delitto viene strutturato come un reato causale puro.
                  Punendo tutte le condotte che abbiano come effetto la produzione di lesioni
             personali consistenti nella deformazione o sfregio permanente della vittima senza che
             rilevino  particolari  modalità  della  azione  o  della  omissione,  il  Codice  Rosso  si  fa
             espressione della volontà normativa di offrire la più ampia tutela ai beni giuridici offesi.
                  In tale ottica la struttura del delitto in parola ricalca la struttura dei delitti di
             omicidio e in particolare dei delitti di lesioni personali tutti a forma libera, di even-
             to, causali puri e punibili anche a titolo di colpa rendendo con ancora maggior
             forza evidente il vulnus di tutela derivante dalla mancata previsione colposa. Il che
             non implica un mero rilievo critico di politica criminale ma rischia di tradursi in
             una  grave  e  difficilmente  ammissibile  irragionevolezza  nel  sistema  delle  tutele
             penalistiche. E invero la irragionevolezza del sistema ossia la sproporzione per
             difetto che qui si intende denunciare sta nella previsione di una tutela forte - puni-
             bilità per dolo e per colpa - per fatti dotati di disvalore minore - ipotesi di lesioni
             personali anche semplici, punite sia se volontarie sia se involontarie (art. 582, c.p.
             le lesioni dolose, art. 590, c.p., le lesioni colpose) - e di una tutela debole - punibilità
             per dolo ma non per colpa - per fatti dotati di disvalore maggiore - le lesioni per-
             sonali con deformazione e sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies, c.p.) -.
                  Quella appena evidenziata - diversamente da quelle che saranno esposte
             appresso - rappresenta una irragionevolezza, tuttavia, non superabile se non
             tramite un intervento normativo. E invero come sappiamo, essendo ius receptum
             tratto dai principi fondanti del nostro diritto penale, la Corte costituzionale non
             sarebbe ammessa a intervenire in caso di riscontro di una irragionevolezza nor-
             mativa qualora la propria decisione avrebbe effetti in malam partem, cioè, come
             in questo caso, estensivi della punibilità a ipotesi non previste dalla previsione
             normativa e quindi da presumersi non volute dal legislatore.


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