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DOTTRINA
Viceversa, come si ricava dalla disciplina sui criteri di imputazione del reato
[autonomo e non circostanziato] sappiamo che «nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo salvi i casi
di delitto [...] colposo espressamente preveduti dalla legge» (art. 42, comma 2, c.p.).
Il che implica come, allo stato attuale e rispetto alla previsione precedente, si sia
ridotto alle sole ipotesi dolose il campo della punibilità della condotta tipica di defor-
mazione o sfregio permanente del viso, lasciando priva di una idonea tutela la vitti-
ma nei casi di sfregio o deformazione al viso dovuta a una grave imprudenza, negli-
genza o imperizia, specie nel settore medico chirurgico. Si tratta a ben vedere di un
esito incoerente con la ratio di politica criminale voluta dal Codice Rosso - rafforzare
la tutela - che ci consente di concludere che il deficit riscontrato sia frutto della fretta
di provvedere e quindi di sciatteria normativa. Viceversa, questa volta in linea con
la ratio politico criminale, il delitto viene strutturato come un reato causale puro.
Punendo tutte le condotte che abbiano come effetto la produzione di lesioni
personali consistenti nella deformazione o sfregio permanente della vittima senza che
rilevino particolari modalità della azione o della omissione, il Codice Rosso si fa
espressione della volontà normativa di offrire la più ampia tutela ai beni giuridici offesi.
In tale ottica la struttura del delitto in parola ricalca la struttura dei delitti di
omicidio e in particolare dei delitti di lesioni personali tutti a forma libera, di even-
to, causali puri e punibili anche a titolo di colpa rendendo con ancora maggior
forza evidente il vulnus di tutela derivante dalla mancata previsione colposa. Il che
non implica un mero rilievo critico di politica criminale ma rischia di tradursi in
una grave e difficilmente ammissibile irragionevolezza nel sistema delle tutele
penalistiche. E invero la irragionevolezza del sistema ossia la sproporzione per
difetto che qui si intende denunciare sta nella previsione di una tutela forte - puni-
bilità per dolo e per colpa - per fatti dotati di disvalore minore - ipotesi di lesioni
personali anche semplici, punite sia se volontarie sia se involontarie (art. 582, c.p.
le lesioni dolose, art. 590, c.p., le lesioni colpose) - e di una tutela debole - punibilità
per dolo ma non per colpa - per fatti dotati di disvalore maggiore - le lesioni per-
sonali con deformazione e sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies, c.p.) -.
Quella appena evidenziata - diversamente da quelle che saranno esposte
appresso - rappresenta una irragionevolezza, tuttavia, non superabile se non
tramite un intervento normativo. E invero come sappiamo, essendo ius receptum
tratto dai principi fondanti del nostro diritto penale, la Corte costituzionale non
sarebbe ammessa a intervenire in caso di riscontro di una irragionevolezza nor-
mativa qualora la propria decisione avrebbe effetti in malam partem, cioè, come
in questo caso, estensivi della punibilità a ipotesi non previste dalla previsione
normativa e quindi da presumersi non volute dal legislatore.
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