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DOTTRINA



                  In secondo luogo, il reo commette il delitto mosso da spinte emotivo pas-
             sionali e per tanto irrazionali e non da calcoli aritmetici sulla quantità della pena,
             ovverosia, con altre parole, non si muove calcolatrice alla mano e quindi nessu-
             na funzione di deterrenza o di orientamento culturale può avere in linea di mas-
             sima un aumento sanzionatorio, a fortiori quando opera su una pena - quale
             quella in precedenza prevista per le lesioni gravissime consistente nella reclusio-
             ne dai sei ai dodici anni - evidentemente non di modesta entità .
                                                                          (15)
                  Si potrebbe tuttavia replicare che il fatto di deformazione o sfregio per-
             manente del viso, nelle valutazioni insindacabili del riformatore, sia espressione
             di un forte disvalore sociale e quindi meriti esattamente quel nuovo e aggravato
             trattamento  sanzionatorio.  Tuttavia,  considerato  che  non  esiste  un  calcolo
             mediante il quale individuare quale sia la pena esatta, la esattezza ovvero la pro-
             porzione della pena va verificata tentando di garantire che la qualità e quantità
             di pena corrisponda al grado di offesa e alla rilevanza del bene leso nella scala
             dei valori socialmente condivisi. Il diritto penale assolve a una funzione - anche
             - di orientamento culturale dei consociati di modo che la previsione di pene
             maggiori per fatti minori e la previsione di pene minori per fatti maggiori fini-
             sce con il sovvertire la scala dei valori condivisi e con il dar vita a un sistema del
             tutto arbitrario e irrazionale .
                                       (16)
                  Breve. La scelta di che cosa punire e di come punire spetta alla politica, la
             quale tuttavia incontra un limite nella Costituzione, e in particolare nei valori
             della ragionevolezza e della proporzione delle scelte assunte .
                                                                       (17)
                  Sarebbe irragionevole punire un omicidio con la pena della multa e un
             furto con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a ventuno anni.
             Sarebbe irragionevole punire le lesioni personali colpose con la pena della reclu-
             sione fino a tre anni e le lesioni personali dolose con la pena della multa.

             (15)  In tale senso, anche MANNA, op. cit., 4.
             (16)  Così, in termini sovrapponibili, anche LO MONTE, op. cit., 21, il quale evidenzia come vi sia
                  il rischio che la previsione di cornici edittali fuori da una logica di sistema possa produrre
                  una percezione alterata nella collettività della scala dei valori socialmente condivisi e per ciò
                  da tutelare con il diritto penale.
             (17)  Ex multis, Corte cost. 222 del 2018: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
                  determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla
                  discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, secondo comma,
                  Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza
                  delle scelte legislative, limite che - in subiecta materia - è superato allorché le pene comminate
                  appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato.
                  In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena
                  non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve
                  in un ostacolo alla sua funzione rieducativa” (in questi termini, senza alcuna pretesa di esau-
                  stività, significative sono le seguenti decisioni della Corte cost. 40 del 2019, 236 del 2016, 148
                  del 2016, 5 del 2014, 68 del 2012, 341 del 1994, 50 del 1980).

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