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DOTTRINA
In secondo luogo, il reo commette il delitto mosso da spinte emotivo pas-
sionali e per tanto irrazionali e non da calcoli aritmetici sulla quantità della pena,
ovverosia, con altre parole, non si muove calcolatrice alla mano e quindi nessu-
na funzione di deterrenza o di orientamento culturale può avere in linea di mas-
sima un aumento sanzionatorio, a fortiori quando opera su una pena - quale
quella in precedenza prevista per le lesioni gravissime consistente nella reclusio-
ne dai sei ai dodici anni - evidentemente non di modesta entità .
(15)
Si potrebbe tuttavia replicare che il fatto di deformazione o sfregio per-
manente del viso, nelle valutazioni insindacabili del riformatore, sia espressione
di un forte disvalore sociale e quindi meriti esattamente quel nuovo e aggravato
trattamento sanzionatorio. Tuttavia, considerato che non esiste un calcolo
mediante il quale individuare quale sia la pena esatta, la esattezza ovvero la pro-
porzione della pena va verificata tentando di garantire che la qualità e quantità
di pena corrisponda al grado di offesa e alla rilevanza del bene leso nella scala
dei valori socialmente condivisi. Il diritto penale assolve a una funzione - anche
- di orientamento culturale dei consociati di modo che la previsione di pene
maggiori per fatti minori e la previsione di pene minori per fatti maggiori fini-
sce con il sovvertire la scala dei valori condivisi e con il dar vita a un sistema del
tutto arbitrario e irrazionale .
(16)
Breve. La scelta di che cosa punire e di come punire spetta alla politica, la
quale tuttavia incontra un limite nella Costituzione, e in particolare nei valori
della ragionevolezza e della proporzione delle scelte assunte .
(17)
Sarebbe irragionevole punire un omicidio con la pena della multa e un
furto con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a ventuno anni.
Sarebbe irragionevole punire le lesioni personali colpose con la pena della reclu-
sione fino a tre anni e le lesioni personali dolose con la pena della multa.
(15) In tale senso, anche MANNA, op. cit., 4.
(16) Così, in termini sovrapponibili, anche LO MONTE, op. cit., 21, il quale evidenzia come vi sia
il rischio che la previsione di cornici edittali fuori da una logica di sistema possa produrre
una percezione alterata nella collettività della scala dei valori socialmente condivisi e per ciò
da tutelare con il diritto penale.
(17) Ex multis, Corte cost. 222 del 2018: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla
discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, secondo comma,
Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza
delle scelte legislative, limite che - in subiecta materia - è superato allorché le pene comminate
appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato.
In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena
non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve
in un ostacolo alla sua funzione rieducativa” (in questi termini, senza alcuna pretesa di esau-
stività, significative sono le seguenti decisioni della Corte cost. 40 del 2019, 236 del 2016, 148
del 2016, 5 del 2014, 68 del 2012, 341 del 1994, 50 del 1980).
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