Page 36 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



                  Da ciò deriva, a cascata, la violazione della funzione rieducativa della pena
             applicando al condannato una pena che per una porzione eccede il rimprovero
             per il fatto commesso e quindi assolve a funzioni di intimidazione collettiva e
             non certo si pone come base di partenza per un percorso rieducativo del reo
             contravvenendo al fine costituzionale della pena e al criterio della massima indi-
             vidualizzazione del trattamento sanzionatorio sin dal momento della sua irro-
             gazione. Mentre il sindacato sulla proporzione di una pena elastica, reclama, in
             qualche modo, il riferimento a un tertium comparationis, che consenta di rendere
             manifesta la irragionevolezza sistematica della cornice edittale prevista , il sin-
                                                                                (27)
             dacato sulla pena fissa non necessita di una valutazione sistematica, giacché
             mira a rendere manifesta una irragionevolezza intrinseca alla norma censurata,
             insita nei caratteri della fissità e perpetuità, di per sé in contrasto con i principi
             cardine sulla pena .
                              (28)
                  Tale impostazione viene tradizionalmente condivisa dalla Corte costitu-
             zionale secondo la quale “sussiste di regola l’esigenza di una articolazione lega-
             le del sistema sanzionatorio, che renda possibile [un] adeguamento individua-
             lizzato, ‘proporzionale’, delle pene inflitte con le sentenze di condanna [… ] in
             linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il
             volto costituzionale del sistema penale ed il dubbio di illegittimità costituziona-
             le potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’ille-
             cito  sanzionato  e  per  la  misura  della  sanzione  prevista,  quest’ultima  appaia
             ragionevolmente  proporzionata  rispetto  all’intera  gamma  di  comportamenti
             riconducibili allo specifico tipo di reato”, (Corte cost. 50 del 1980). Insomma,
             le pene fisse sono indiziate di essere in contrasto con i principi costituzionali
             sulla pena salvo sia accertata nel caso concreto la proporzione della pena fissa
             in relazione a tutte le ipotesi fattuali riconducibili alla previsione incriminatrice.
             E invero la posizione della Corte costituzionale viene ribadita in relazione alla
             pena accessoria prevista per la bancarotta fraudolenta e consistente nella inter-
             dizione dall’esercizio di una impresa commerciale e nella inabilitazione ad eser-
             citare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata fissa di dieci anni
             (Corte cost. 222 del 2018). Siccome il delitto di bancarotta fraudolenta consen-
             te di punire condotte dotate di un diverso disvalore sociale e punite con pene
             principali diverse - si pensi alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e docu-
             mentale punite con la reclusione da tre a dieci anni e alla bancarotta fraudolenta

             (27)  In questo senso, MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2110 ss.; PULITANÒ, La
                  misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. Pen. Cont. - Riv. trim., 2,
                  2017,  56  ss.;  BARTOLI,  La  Corte  costituzionale  al  bivio  tra  “rime  obbligate”  e  discrezionalità?
                  Prospettabile una terza via, in Dir. Pen. Cont. - Riv. trim., 2, 2019, 145 ss.
             (28)  Così anche GALLUCCIO, Interdizione perpetua, cit., 942.

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