Page 33 - Rassegna 2021-3
P. 33
APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
Sarebbe irragionevole punire le lesioni personali dalle quali deriva la perdita
di un arto con la reclusione e quelle dalle quali deriva la perdita di un senso con
la multa. Si intende affermare il principio per cui la politica si muove in un campo
di discrezionalità ma non di totale arbitrio, soggiace al limite della ragionevolezza
delle scelte, a sua volta fondato sulla esatta percezione della rilevanza dei beni
tutelati delle norme e dal grado di disvalore sotteso ai comportamenti presi in
esame dalla legge in considerazione del fatto che razionalità vuole che siano
puniti in modo uguale comportamenti che per disvalore sociale siano uguali o
quantomeno assimilabili, e in modo diverso comportamenti che per disvalore
sociale non siano collocabili sul medesimo piano. In tale ottica si potrebbe discu-
tere della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per la deforma-
zione o sfregio permanente del viso quale lesione personale gravissima. In par-
ticolare della scelta del Codice Rosso di considerare la deformazione o sfregio
permanente del viso ipotesi di lesione personale gravissima meritevole di un trat-
tamento sanzionatorio maggiormente severo rispetto a quello previsto dal codi-
ce penale per le lesioni personali gravissime dalle quali derivi la perdita di un arto
o di un senso, la malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita della
capacità di procreare, ipotesi a dire il vero connotate da un notevole e non certo
secondario disvalore sociale . La perdita di un senso o di un arto può cambiare
(18)
radicalmente la vita della vittima, la perdita di un organo può compromettere
radicalmente la qualità della vita e che dire della perdita della capacità di procrea-
re . E, tuttavia, sebbene le lesioni gravissime pocanzi menzionate implichino
(19)
una grave offesa alla salute della vittima, la deformazione o sfregio permanente
al viso implica un quid pluris, cioè la lesione della dignità, derivante dalla mortifi-
cazione o dallo snaturamento della identità personale e relazionale della vittima:
il che potrebbe offrire legittimazione al più severo trattamento sanzionatorio. Sul
versante opposto, quello di una sproporzione per difetto del trattamento sanzio-
natorio previsto per il delitto in parola, evidenziamo come il codice penale puni-
sca il fatto di lesioni personali gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di
ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive con la pena della reclu-
sione da otto a sedici anni, ovverosia con una pena massima più alta di quella che
il Codice Rosso ha previsto per la deformazione o sfregio permanente del viso.
(18) Scettici sul punto, MANNA, op. cit., 12; LO MONTE, op. cit., 20; VALSECCHI, op. cit., 171;
CASALNUOVO, COLELLA, op. cit., 984: “viene da chiedersi se la perdita dell’autosufficienza, il
dipendere per il resto della vita da una sedia a rotelle, da un cane guida, da una bombola di
ossigeno, siano per le vittime “meno gravi” della deturpazione del volto” o se le due ipotesi
presentino lo stesso disvalore e per ciò richiedano un medesimo trattamento sanzionatorio.
(19) Per un approfondimento sulla casistica giurisprudenziale in ordine alla configurazione delle
ipotesi di lesioni gravissime, si veda, D’ANDRIA, op. cit., 117.
31