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DOTTRINA



                  Il Codice Rosso non ha quindi colmato alcuna lacuna del sistema ma ha
             voluto trasformare una circostanza in un titolo autonomo delittuoso ripetendo
             un modus procedendi in passato verificatosi con il furto in abitazione o con strap-
             po e poi con il delitto di omicidio stradale, prima circostanze aggravanti del
             furto e del delitto di omicidio colposo poi reati autonomi .
                                                                    (8)
                  Che  si  sia  inteso  procedere  in  tale  senso  è  acclarato  dalla  voluntas  legis
             espressa univocamente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge
             laddove si sottolinea come «la previsione di un nuovo reato è volta a reprimere
             più efficacemente i casi, tristemente noti e cagione di forte allarme sociale, di
             persone che sfregiano il volto del partner [...] ad esempio con l’uso di sostanze
             acide e corrosive». In tale senso - e tuttavia occorre evidenziare come la chiara
             intentio legis sarebbe comunque sufficiente a chiusura del discorso - indirizza poi
             la previsione di un articolato autonomo, la riformulazione del fatto tipico, la
             previsione di un apparato sanzionatorio ad hoc, in breve, la piena autonomia di
             disciplina dal delitto di lesioni personali .
                                                   (9)
                  La scelta operata - la trasformazione da ipotesi circostanziata a ipotesi
             autonoma - non è irrilevante in punto di disciplina applicabile alla ipotesi delit-
             tuosa in esame.
                  Prima di tutto, il superamento della natura circostanziale esclude il rischio
             connesso e sotteso ai possibili esiti del giudizio di bilanciamento delle circostan-
             ze del reato da parte del giudice, ovverosia il rischio che una circostanza atte-
             nuante possa essere ritenuta prevalente o equivalente alla aggravante in parola
             e quindi annullare i connessi effetti di aumento sanzionatorio finendo per tanto


             (8)  Pacifica la natura di reato autonomo, confermata senza rischio di smentita dalla contestuale
                  abrogazione della precedente e corrispondente ipotesi aggravata di lesioni personali gravis-
                  sime. In tal senso, si veda, tra i primi commentatori, FIANDACA, MUSCO, op. cit., 104; TORDINI
                  CAGLI, op. cit., 3711; PADOVANI, op. cit., 248. In tale senso anche la Relazione del Massimario:
                  “Il legislatore, con modalità analoga a quella già precedentemente seguita in tema di omicidio
                  stradale, trasforma in autonoma fattispecie di reato il fatto di lesione causativo della defor-
                  mazione o dello sfregio permanente al viso (…)”.
             (9)  In dottrina si rinviene un annoso dibattito sulla individuazione dei criteri discretivi tra reato
                  autonomo  e  reato  circostanziato,  con  particolare  interesse  alle  differenze  di  disciplina  in
                  punto di individuazione della disciplina codicistica applicabile, quanto ai criteri di imputazio-
                  ne soggettiva, al giudizio di bilanciamento, alla decorrenza della prescrizione, alla individua-
                  zione del tempus e locus delicti. Al di là della manualistica, recentemente ripercorre il ricorrente
                  dibattito  giurisprudenziale  in  ordine  alla  individuazione  di  sicuri  criteri  di  demarcazione:
                  Cass., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982, in CED, n. 273937. Vale la pena, tuttavia, eviden-
                  ziare come, a dispetto dei numerosi criteri via via richiamati dalla giurisprudenza, non esisto-
                  no criteri ontologici o strutturali che distinguano una fattispecie autonoma da una circostan-
                  ziata,  essendo  la  scelta  puramente  discrezionale  e  affidata  al  legislatore.  Il  problema,  per
                  tanto, si fa concreto e merita una maggiore trattazione allorquando la voluntas legis risulti equi-
                  voca imponendo in quel caso uno sforzo interpretativo volto a ricostruire per vie traverse la
                  volontà nascosta o equivoca della legge.

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