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DOTTRINA
Il Codice Rosso non ha quindi colmato alcuna lacuna del sistema ma ha
voluto trasformare una circostanza in un titolo autonomo delittuoso ripetendo
un modus procedendi in passato verificatosi con il furto in abitazione o con strap-
po e poi con il delitto di omicidio stradale, prima circostanze aggravanti del
furto e del delitto di omicidio colposo poi reati autonomi .
(8)
Che si sia inteso procedere in tale senso è acclarato dalla voluntas legis
espressa univocamente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge
laddove si sottolinea come «la previsione di un nuovo reato è volta a reprimere
più efficacemente i casi, tristemente noti e cagione di forte allarme sociale, di
persone che sfregiano il volto del partner [...] ad esempio con l’uso di sostanze
acide e corrosive». In tale senso - e tuttavia occorre evidenziare come la chiara
intentio legis sarebbe comunque sufficiente a chiusura del discorso - indirizza poi
la previsione di un articolato autonomo, la riformulazione del fatto tipico, la
previsione di un apparato sanzionatorio ad hoc, in breve, la piena autonomia di
disciplina dal delitto di lesioni personali .
(9)
La scelta operata - la trasformazione da ipotesi circostanziata a ipotesi
autonoma - non è irrilevante in punto di disciplina applicabile alla ipotesi delit-
tuosa in esame.
Prima di tutto, il superamento della natura circostanziale esclude il rischio
connesso e sotteso ai possibili esiti del giudizio di bilanciamento delle circostan-
ze del reato da parte del giudice, ovverosia il rischio che una circostanza atte-
nuante possa essere ritenuta prevalente o equivalente alla aggravante in parola
e quindi annullare i connessi effetti di aumento sanzionatorio finendo per tanto
(8) Pacifica la natura di reato autonomo, confermata senza rischio di smentita dalla contestuale
abrogazione della precedente e corrispondente ipotesi aggravata di lesioni personali gravis-
sime. In tal senso, si veda, tra i primi commentatori, FIANDACA, MUSCO, op. cit., 104; TORDINI
CAGLI, op. cit., 3711; PADOVANI, op. cit., 248. In tale senso anche la Relazione del Massimario:
“Il legislatore, con modalità analoga a quella già precedentemente seguita in tema di omicidio
stradale, trasforma in autonoma fattispecie di reato il fatto di lesione causativo della defor-
mazione o dello sfregio permanente al viso (…)”.
(9) In dottrina si rinviene un annoso dibattito sulla individuazione dei criteri discretivi tra reato
autonomo e reato circostanziato, con particolare interesse alle differenze di disciplina in
punto di individuazione della disciplina codicistica applicabile, quanto ai criteri di imputazio-
ne soggettiva, al giudizio di bilanciamento, alla decorrenza della prescrizione, alla individua-
zione del tempus e locus delicti. Al di là della manualistica, recentemente ripercorre il ricorrente
dibattito giurisprudenziale in ordine alla individuazione di sicuri criteri di demarcazione:
Cass., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982, in CED, n. 273937. Vale la pena, tuttavia, eviden-
ziare come, a dispetto dei numerosi criteri via via richiamati dalla giurisprudenza, non esisto-
no criteri ontologici o strutturali che distinguano una fattispecie autonoma da una circostan-
ziata, essendo la scelta puramente discrezionale e affidata al legislatore. Il problema, per
tanto, si fa concreto e merita una maggiore trattazione allorquando la voluntas legis risulti equi-
voca imponendo in quel caso uno sforzo interpretativo volto a ricostruire per vie traverse la
volontà nascosta o equivoca della legge.
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