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DOTTRINA
reati commessi dagli utenti o da terzi sfruttando i servizi offerti, non può cer-
tamente negarsi l’esistenza di un successivo obbligo di attivazione dal momento
in cui si abbia conoscenza della realizzazione dell’illecito; laddove, infatti, il pro-
vider non ottemperi alla diffida di rimozione dei contenuti illeciti, proveniente
dalla parte che assuma di essere titolare dei diritti lesi, oppure non ottemperi ad
un ordine dell’autorità (giurisdizionale o amministrativa) a cui il titolare del
diritto si sia rivolto per ottenere il medesimo effetto, potrebbe (e dovrebbe)
concorrere - in virtù di un autonomo titolo - nell’illecito già posto in essere
dall’autore (o diffusore) del contenuto .
(36)
Non può certo dubitarsi, del resto, che il diritto alla cancellazione dei dati
possa essere attivato anche nelle ipotesi di diffusione di immagini o video desti-
nati a rimanere privati; in altri termini, che anche per i fatti di cui all’art. 612-ter
c.p. possa parlarsi di “diritto all’oblio”, così come disciplinato dall’art. 17 del
Regolamento (UE) 2016/679 . L’aspetto meno soddisfacente della normati-
(37)
vizzazione del diritto all’oblio è, però, l’assenza di indicazioni in ordine al
tempo entro il quale il titolare del trattamento deve adempiere l’obbligo della
cancellazione.
Come giustamente osservato, infatti, il vero punctum dolens è rappresentato
dalle lungaggini per la rimozione o, almeno, la deindicizzazione del contenuto
postato , cosicché si dovrebbero prevedere meccanismi per accelerare un tale
(38)
processo, magari attraverso la previsione di una tempistica inderogabile, sup-
portata da un sistema sanzionatorio-amministrativo che obblighi i gestori del
sito ad attivarsi.
(36) In tal senso cfr., ordinanza Trib. Napoli Nord, Sez. Seconda, 4 novembre 2016, in Dir.
Inform., 2017, II, 2, 243, con nota di MONTANARI M., Il caso Rosanna (rectius, Tiziana Cantone).
Per annotazioni adesive in termini di risultati pratici, ma critiche sull’effettiva corrispondenza
allo stato dell’arte di tale ordinanza, cfr., BUGIOLACCHI L., I presupposti dell’obbligo di rimozione
dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in
Resp. civ. e prev., 2017, 2, 536.
(37) Il quale stabilisce che L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
(38) Cfr., LO MONTE E., op. cit., 162.
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