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DOTTRINA



             reati commessi dagli utenti o da terzi sfruttando i servizi offerti, non può cer-
             tamente negarsi l’esistenza di un successivo obbligo di attivazione dal momento
             in cui si abbia conoscenza della realizzazione dell’illecito; laddove, infatti, il pro-
             vider non ottemperi alla diffida di rimozione dei contenuti illeciti, proveniente
             dalla parte che assuma di essere titolare dei diritti lesi, oppure non ottemperi ad
             un  ordine  dell’autorità  (giurisdizionale  o  amministrativa)  a  cui  il  titolare  del
             diritto si sia rivolto per ottenere il medesimo effetto, potrebbe (e dovrebbe)
             concorrere - in virtù di un autonomo titolo - nell’illecito già posto in essere
             dall’autore (o diffusore) del contenuto .
                                                  (36)
                  Non può certo dubitarsi, del resto, che il diritto alla cancellazione dei dati
             possa essere attivato anche nelle ipotesi di diffusione di immagini o video desti-
             nati a rimanere privati; in altri termini, che anche per i fatti di cui all’art. 612-ter
             c.p. possa parlarsi di “diritto all’oblio”, così come disciplinato dall’art. 17 del
             Regolamento (UE) 2016/679 . L’aspetto meno soddisfacente della normati-
                                         (37)
             vizzazione  del  diritto  all’oblio  è,  però,  l’assenza  di  indicazioni  in  ordine  al
             tempo entro il quale il titolare del trattamento deve adempiere l’obbligo della
             cancellazione.
                  Come giustamente osservato, infatti, il vero punctum dolens è rappresentato
             dalle lungaggini per la rimozione o, almeno, la deindicizzazione del contenuto
             postato , cosicché si dovrebbero prevedere meccanismi per accelerare un tale
                    (38)
             processo, magari attraverso la previsione di una tempistica inderogabile, sup-
             portata da un sistema sanzionatorio-amministrativo che obblighi i gestori del
             sito ad attivarsi.











             (36)  In  tal  senso  cfr.,  ordinanza  Trib.  Napoli  Nord,  Sez.  Seconda,  4  novembre  2016,  in  Dir.
                  Inform., 2017, II, 2, 243, con nota di MONTANARI M., Il caso Rosanna (rectius, Tiziana Cantone).
                  Per annotazioni adesive in termini di risultati pratici, ma critiche sull’effettiva corrispondenza
                  allo stato dell’arte di tale ordinanza, cfr., BUGIOLACCHI L., I presupposti dell’obbligo di rimozione
                  dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in
                  Resp. civ. e prev., 2017, 2, 536.
             (37)  Il quale stabilisce che L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
                  dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
                  cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
             (38)  Cfr., LO MONTE E., op. cit., 162.

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