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DOTTRINA
Tale stato di inferiorità contemplato dalla norma in esame non discende,
dunque, da valutazioni medico-legali, ma si avvicina concettualmente all’aggra-
vante comune di cui all’art. 61, n. 5, c.p. sulla minorata difesa, per cui verranno
in considerazione tutte quelle condizioni, permanenti o transeunti, che abbiano
posto la vittima in situazione “sperequata” rispetto all’agente: intanto l’età, che
la giurisprudenza enfatizza a volte sotto determinate condizioni, altre volte
invece in re ipsa ; poi le circostanze di tempo e di luogo per la realizzazione
(31)
del reato. Anche in tema di revenge porn, quindi, il riscontro della sussistenza
dell’aggravante si fonderà su una valutazione in concreto delle condizioni che
hanno consentito di facilitare l’azione criminosa, e non su un affidamento
aprioristico, e si ravviserà in tutti i casi in cui le particolari modalità dell’azione,
connesse a situazioni oggettive o soggettive, consentano di approfittare della
condizione di fragilità della vittima .
(32)
4. Questioni processuali e ruolo della polizia giudiziaria
Il quinto ed ultimo comma dell’art. 612-ter c.p. disciplina il regime di pro-
cedibilità del reato e ricalca l’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p. In particolare,
si prevede che, ordinariamente, il delitto sia punito a querela della persona offe-
sa; tuttavia, si procede d’ufficio nei casi in cui i fatti siano commessi in danno
di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna
in stato di gravidanza, nonché quando il fatto risulti connesso con altro delitto
per il quale si debba procedere d’ufficio. Analogamente a quanto previsto per
lo stalking, il termine per la presentazione della querela è di sei mesi e l’eventuale
remissione può essere soltanto processuale.
La legge n. 69 del 9 agosto 2019, introduttiva dell’art. 612-ter c.p., prevede
numerose novità in ambito penalistico, sia sul fronte sostanziale sia su quello
processuale, ma (inspiegabilmente) non tutte si estendono anche alla fattispecie
oggetto del presente studio. L’art. 1 della legge citata interviene sul comma 3 del-
l’art. 347 c.p.p., stabilendo che quando si procede per i delitti previsti dagli artt.
(572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis) e 612-ter c.p.,
(ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.
576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p.), la polizia
(31) Cass., Sez. Quinta, 21 febbraio 2019, n. 12796, nella quale si afferma che “Nei reati che presup-
pongono l’interazione tra l’autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), ai fini del riconosci-
mento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., l’agevolazione all’agire illecito derivante dal-
l’età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e
ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell’età della persona offesa”.
(32) Cass., Sez. Terza, 23 giugno 2015, n. 38785 (in tema di violenza sessuale).
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