Page 16 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



             nelle ipotesi di inserimento nelle chat di messaggistica istantanea, nelle mailing list
             o negli strumenti di condivisione peer to peer .
                                                       (18)
                  Da un punto di vista normativo, il concetto di “diffusione” (più ampio e
             comprensivo  anche  della  “pubblicazione”)  ha  un  fondamento  nell’art.  4,
             comma 1, lett. m) del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003, recentemente
             aggiornato dal DL 35/2019) e individua il dare conoscenza dei dati personali a
             soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
             disposizione o consultazione, oppure implica una comunicazione ad un nume-
             ro indeterminato di persone .
                                        (19)
                  Oggetto  della  condotta  devono  essere  immagini  o  video  a  contenuto
             sessualmente esplicito: la locuzione utilizzata dal legislatore non è né chiara,
             né precisa. «Del resto - come è stato giustamente osservato - è innegabile che
             anche l’esposizione di un corpo nudo, per alcuni versi, non è normalmente
             un’immagine “sessualmente esplicita”; così come esporre un video mentre la
             persona è intenta a fare la doccia o girare nuda per casa potrebbe non rien-
             trare  nell’alveo  del  tipo  descritto  dalla  norma.  Secondo  un’altra  ottica,
             entrambi i casi potrebbero concretizzare un’offesa alla dignità, all’onore o alla
             privacy della vittima, e per questa ragione essere in grado di integrare la fatti-
             specie incriminatrice di cui all’art. 612-ter c.p. o, quanto meno, l’ipotesi di dif-
             famazione in presenza dei requisiti previsti da quest’ultima figura criminosa.
             La differenza sanzionatoria non è di poco conto e quindi il problema resta
             nella sua interezza» .
                                (20)
                  Il riferimento al contenuto sessualmente esplicito è destinato, dunque, a
             generare non pochi equivoci e, come è intuibile, ad essere risolto dall’interpre-
             tazione giurisprudenziale , in spregio dei principi di riserva di legge e tassati-
                                     (21)
             vità sanciti dall’art. 25, comma 2, Cost.; per tali ragioni, si ritiene che sarebbe
             stato più rispettoso dei principi innanzi richiamati un riferimento specifico ad
             “atti sessuali” in senso stretto o a parti intime del corpo della persona .
                                                                                (22)
                  Si deve trattare, in ogni caso, di contenuti destinati a rimanere privati.


             (18)  V. sul punto CALETTI G. M., “Revenge porn”. Prime considerazioni, cit.
             (19)  Cfr., MONACO L., Sub art. 615-bis, in A. CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÀ, Commentario breve al
                  codice penale, Padova, 2008, 216.
             (20)  LO MONTE E., op. cit., 104.
             (21)  Un  valido  ausilio  potrebbe  essere  rappresentato  dall’art.  600-ter,  ultimo  comma,  c.p.,  a
                  mente del quale “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un
                  minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresenta-
                  zione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
             (22)  Cfr., Unione delle Camere Penali, Audizione Commissione Giustizia del Senato 11 giugno 2019.
                  Integrazione  alle  osservazioni  dell’Unione  delle  Camere  Penali  italiane.  Disegno  di  legge  1200,  in
                  www.camerepenali.it.

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