Page 12 - Rassegna 2021-3
P. 12
DOTTRINA
La casistica, purtroppo divenuta corposa, ha fatto emergere le criticità per
la tutela giuridica delle vittime: in altre parole, ci si è resi conto dell’inadegua-
tezza - per contrastare il dilagante fenomeno - delle disposizioni normative esi-
stenti prima della novella del 2019.
Alcune fattispecie di reato - articoli 595, 612-bis, 615-bis, 617-septies c.p.,
art. 167, D.Lgs. n. 196/2003 - venivano, infatti, applicate nella prassi per repri-
mere le condotte in oggetto, ma la risposta dell’ordinamento al fenomeno non
poteva di certo ritenersi soddisfacente .
(10)
2. La struttura della nuova fattispecie incriminatrice
Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è
collocato, dopo la minaccia e gli atti persecutori e prima dello stato di incapacità
procurato mediante violenza, nella Sezione Terza - dedicata ai delitti contro la
libertà morale - del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII
del codice penale, incentrato sui delitti contro la persona. Sussistono, invero,
perplessità, sulla prescelta collocazione sistematica, poiché da essa discendereb-
be un inquadramento della fattispecie tra i delitti lato sensu di minaccia, mentre
solitamente l’autore agisce per finalità diverse da quella di minacciare.
Di qui la conclusione che sarebbe stata preferibile la collocazione del delit-
to de quo in un autonomo titolo dedicato alla “tutela della riservatezza sessuale”,
da inserirsi dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell’attuale Sezione Terza
del Titolo XII .
(11)
L’art. 612-ter c.p. esordisce con la clausola di riserva “salvo che il fatto
costituisca più grave reato”: in accordo con le regole generali del concorso
apparente di norme, la clausola di riserva potrà paralizzare l’operatività dell’art.
612-ter c.p. solo in quei casi in cui il reato più grave, richiamato dalla clausola,
risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore complessivo del fatto e
ciò potrà accadere solo quando l’offesa arrecata riguardi il medesimo bene giu-
ridico o, quantomeno, beni giuridici omogenei.
(10) La lacuna più vistosa interessava i casi riguardanti minori degli anni diciotto, poiché la giuri-
sprudenza di legittimità aveva fatto registrare diverse oscillazioni circa la configurabilità del
delitto di “distribuzione, divulgazione diffusione, pubblicizzazione di materiale pedoporno-
grafico” ex art. 600-ter c.p. nel caso di diffusione non consensuale di immagini autoprodotte
dal minore (cosiddette sexting), lasciando dunque una percentuale rilevantissima della casisti-
ca sprovvista di tutela nel quadro degli illeciti di pedopornografia.
(11) In tal senso cfr., la Integrazione alle osservazioni dell’Unione delle camere Penali Italiane al disegno di
legge n. 1200, all’esito dell’audizione innanzi alla Commissione Giustizia del Senato in data
11 giugno 2019, nonché la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 27 ottobre
2019, 18 ss.
10