Page 13 - Rassegna 2021-3
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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”



                     In tutti gli altri casi, la clausola in questione non dovrebbe, pertanto, rite-
               nersi idonea ad impedire il concorso tra il reato di diffusione illecita di contenuti
               sessualmente  espliciti  e  i  reati,  anche  più  gravi,  consumati  attraverso  quelle
               medesime condotte.
                     Così, è possibile il concorso formale tra il nuovo delitto e l’art. 612-bis c.p.
               (allorquando, s’intende, l’agente abbia immesso nel circuito digitale, in modo
               reiterato, immagini o video  sessualmente espliciti e tale comportamento abbia
               determinato uno dei tre eventi descritti dall’art. 612-bis c.p.), in quanto i beni
               giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici non sono perfettamente
               sovrapponibili: infatti, mentre il reato di atti persecutori è abituale, componen-
               dosi di atti leciti o illeciti, ed è volto a tutelare la persona offesa nella sua serenità
               psicologica e nella sua integrità fisica, l’art. 612-ter c.p. è un reato istantaneo che
               tutela diversi beni giuridici, tra cui la libertà di autodeterminazione morale, il
               cosiddetto onore sessuale, la reputazione e la privacy e perfino l’integrità fisica,
               quando i comportamenti illeciti compromettono la salute della vittima.
                     Da un punto di vista strutturale, il legislatore ha tipizzato una fattispecie
               di mera condotta articolata su due distinte ipotesi, accomunate dal medesimo
               trattamento sanzionatorio.
                     La fattispecie incriminatrice si configura quando, in assenza del consenso
               delle persone rappresentate, l’agente invia, consegna, cede, pubblica o diffonde
               immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere pri-
               vati (commi 1 e 2).
                     Le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno, però, un diverso presupposto,
               che nel primo caso consiste nella realizzazione o nella sottrazione (comma 1),
               e nella seconda ipotesi risulta, invece, nella ricezione o (comunque) acquisizione
               (comma 2) delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito.
                     Occorre, dunque, osservare che nel caso del primo comma, pur venendo
               incriminata una condotta posta in essere da “chiunque”, il reato appare in realtà
               realizzabile solo da chi rivesta un determinato ruolo: siamo in presenza di una
               cosiddetta qualifica implicita , idonea a connotare l’ipotesi in commento come
                                           (12)
               un caso di reato proprio, in quanto la sua realizzazione rientra nella sfera di
               competenza esclusiva del soggetto che ha già previamente realizzato o sottratto
               le immagini o i video a contenuto sessuale.
                     La norma sembra disinteressarsi del contesto, lecito o illecito, in cui sia
               stata  posta  in  essere  la  condotta  di  realizzazione,  lasciando  ad  altre  norme
               incriminatrici il compito di sanzionare l’ipotesi che video o immagini siano

               (12)  Cfr., MANTOVANI F., Diritto penale. Parte Generale, PD, 2007, 108 ss., il quale in questi casi parla di
                     una “legittimazione al reato” in realtà circoscritta soltanto a determinate categorie di soggetti.

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