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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”
In tutti gli altri casi, la clausola in questione non dovrebbe, pertanto, rite-
nersi idonea ad impedire il concorso tra il reato di diffusione illecita di contenuti
sessualmente espliciti e i reati, anche più gravi, consumati attraverso quelle
medesime condotte.
Così, è possibile il concorso formale tra il nuovo delitto e l’art. 612-bis c.p.
(allorquando, s’intende, l’agente abbia immesso nel circuito digitale, in modo
reiterato, immagini o video sessualmente espliciti e tale comportamento abbia
determinato uno dei tre eventi descritti dall’art. 612-bis c.p.), in quanto i beni
giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici non sono perfettamente
sovrapponibili: infatti, mentre il reato di atti persecutori è abituale, componen-
dosi di atti leciti o illeciti, ed è volto a tutelare la persona offesa nella sua serenità
psicologica e nella sua integrità fisica, l’art. 612-ter c.p. è un reato istantaneo che
tutela diversi beni giuridici, tra cui la libertà di autodeterminazione morale, il
cosiddetto onore sessuale, la reputazione e la privacy e perfino l’integrità fisica,
quando i comportamenti illeciti compromettono la salute della vittima.
Da un punto di vista strutturale, il legislatore ha tipizzato una fattispecie
di mera condotta articolata su due distinte ipotesi, accomunate dal medesimo
trattamento sanzionatorio.
La fattispecie incriminatrice si configura quando, in assenza del consenso
delle persone rappresentate, l’agente invia, consegna, cede, pubblica o diffonde
immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere pri-
vati (commi 1 e 2).
Le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno, però, un diverso presupposto,
che nel primo caso consiste nella realizzazione o nella sottrazione (comma 1),
e nella seconda ipotesi risulta, invece, nella ricezione o (comunque) acquisizione
(comma 2) delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito.
Occorre, dunque, osservare che nel caso del primo comma, pur venendo
incriminata una condotta posta in essere da “chiunque”, il reato appare in realtà
realizzabile solo da chi rivesta un determinato ruolo: siamo in presenza di una
cosiddetta qualifica implicita , idonea a connotare l’ipotesi in commento come
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un caso di reato proprio, in quanto la sua realizzazione rientra nella sfera di
competenza esclusiva del soggetto che ha già previamente realizzato o sottratto
le immagini o i video a contenuto sessuale.
La norma sembra disinteressarsi del contesto, lecito o illecito, in cui sia
stata posta in essere la condotta di realizzazione, lasciando ad altre norme
incriminatrici il compito di sanzionare l’ipotesi che video o immagini siano
(12) Cfr., MANTOVANI F., Diritto penale. Parte Generale, PD, 2007, 108 ss., il quale in questi casi parla di
una “legittimazione al reato” in realtà circoscritta soltanto a determinate categorie di soggetti.
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