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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”
Qui, invero, ci si riferisce a immagini o video nati nel quadro di rapporti
di coppia; tuttavia, può ipotizzarsi anche una creazione sin dall’inizio destinata
a nuclei più ampi, ma comunque determinati, di soggetti (si pensi a chi assi-
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ste, con il consenso dei “protagonisti”, a condotte sessualmente esplicite poste
in essere da altri) . Infine, l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o
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la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito deve
avvenire senza il consenso delle persone rappresentate.
Il mancato consenso della persona offesa non va confuso con il dissenso,
che comporta l’esplicitazione della volontà contraria alla diffusione; il mancato
consenso costituisce un elemento oggettivo e strutturale del reato - più preci-
samente un “elemento negativo di tipicità” , idoneo ad escludere la stessa
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configurabilità della dimensione oggettiva dell’illecito - avendo il legislatore rite-
nuto di indicarlo nella descrizione della fattispecie, cosicché il consenso non
costituisce una scriminante ai sensi dell’art. 50 c.p. Trattandosi di elemento
costitutivo, neppure può assumere rilievo la disciplina sulla scriminante putati-
va, di cui all’art. 59 c.p., potendosi applicare al caso di specie la giurisprudenza
di legittimità in ordine al delitto di violenza sessuale, secondo cui l’esimente
putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di vio-
lenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplici-
to della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore ine-
scusabile sulla legge penale .
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Il consenso, per assumere validità e, dunque, per impedire la configurazio-
ne del delitto, richiede determinati requisiti: viene in rilievo, in primo luogo, la
capacità della persona legittimata a prestare il consenso; poi, deve trattarsi di un
consenso espresso, attuale (dovendo sussistere prima che venga realizzata la
condotta delittuosa), libero, informato e, da ultimo, specifico, nel senso che la
diffusione delle immagini deve essere normalmente acconsentita in limiti pre-
determinati .
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(23) ROMANO B., op. cit., 108.
(24) Cfr., PAVICH G., Le modifiche al codice penale, in Codice rosso. Legge 19 luglio 2019, n. 69, a cura di
A. MARANDOLA, G. PAVICH, Milano, 2019, 21.
(25) Al riguardo GALLO M., Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951, 18 ss.; GROSSO C. F.,
L’errore sulle scriminanti, Milano, 1960, 142 ss.
(26) Cass., Sez. Terza, 18 maggio 2016, n. 37166. Negli stessi termini anche Cass., Sez. Terza, 19
giugno 2018, n. 52835.
(27) Ad esempio, se la persona ritratta consente l’invio delle immagini solo ad alcuni amici, una
ulteriore diffusione oltre quella cerchia integra il delitto. Il consenso alla diffusione genera-
lizzata e senza limiti potrà assumere rilievo solo nel caso in cui la persona si determini libe-
ramente per esempio a vendere le immagini. Infatti, la disposizione, che fa riferimento a
video o immagini destinate a rimanere private, ne esclude l’applicazione ai casi di realizzazio-
ne per finalità commerciali.
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