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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”
Sul fronte probatorio, invero, non può mutuarsi la giurisprudenza forma-
tasi in tema di atti persecutori, secondo la quale il giudice può argomentare la
sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio
psichico della persona offesa anche sulla base di massime d’esperienza : nello
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stalking, infatti, il danno costituisce l’evento prescritto dalla norma per la consu-
mazione del reato, laddove nel revenge porn (di cui al comma 2 dell’art. 612-ter c.p.)
il danno è lo scopo perseguito dall’agente e rientra, come detto, nell’alveo del-
l’elemento psicologico del delitto.
Venendo alle modalità della condotta, che abbiamo detto essere le mede-
sime per entrambe le fattispecie della norma, si può notare che il legislatore ha
utilizzato gli stessi termini (o sinonimi) che compaiono nel delitto di pornogra-
fia minorile, cosicché è possibile mutuare, per l’interpretazione della norma di
più recente approvazione, la copiosa produzione giurisprudenziale già disponi-
bile. Il reato si perfeziona quando, in assenza del consenso delle persone rap-
presentate, l’agente invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video
a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Al riguardo, si è notato come, mentre le prime tre condotte si basano su
un contatto diretto tra un soggetto e un altro (o altri, ma determinati), le ultime
due modalità realizzative riguardano attività destinate ad una cerchia indetermi-
nata di destinatari, con una potenziale “viralità” della pubblicità e della diffusio-
ne delle immagini o dei video .
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Dunque, nonostante il plurale della rubrica, il delitto, almeno nelle prime
tre modalità realizzative, punisce già l’invio, la consegna o la cessione da un sog-
getto ad un altro, con un tasso di severità comparativamente maggiore rispetto
alla repressione della pubblicazione o della diffusione delle immagini o dei
video a contenuto sessualmente esplicito .
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Con specifico riferimento alle condotte di “pubblicazione” e “diffusione”,
all’indomani dell’approvazione della legge n. 69/2019 è stata proposta un’inter-
pretazione secondo cui la pubblicazione potrebbe ricorrere nei casi in cui le
fotografie o i video vengano “postati” su siti pornografici, social network e su
altre piattaforme on line, mentre la diffusione sembrerebbe richiamare la distri-
buzione senza intermediari ad un’ampia platea di destinatari, come avviene
(15) Così Cass., Sez. Quinta, 19 gennaio 2016, n. 30334.
(16) CALETTI G. M., “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una
fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace, in Dir. pen. cont., 29 aprile 2019.
(17) Sul punto cfr., ROMANO B., L’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in Codice rosso. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69,
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, a cura di B. ROMANO, A.
MARANDOLA, Pisa, 2020, 107.
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