Page 10 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



             1.  Introduzione
                  L’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, intitolata «Modifiche al codice
             penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela
             delle vittime di violenza domestica e di genere» - ma più nota come Codice
             Rosso - di cui già ampiamente si è scritto in questa Rivista , ha introdotto nel
                                                                     (1)
             codice penale l’art. 612-ter e, con esso, il delitto di diffusione illecita di imma-
             gini o video sessualmente espliciti, che punisce con la reclusione da uno a sei
             anni e con la multa da euro cinquemila a euro quindicimila - salva la sussisten-
             za  di  circostanze  aggravanti  speciali,  disciplinate  nella  norma  -  chiunque:
             dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde
             immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere pri-
             vati, senza il consenso delle persone rappresentate; ovvero, avendo ricevuto o
             comunque acquisito tali immagini o video, li invia, consegna, cede, pubblica
             o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare ad
             esse nocumento.
                  La nuova fattispecie viene comunemente definita revenge porn (letteralmen-
             te vendetta pornografica): si tratta di un neologismo che evoca la diffusione di
             immagini ritraenti una persona nuda o intenta a compiere atti sessuali contro la
             volontà della stessa a fini di vendetta da parte dell’ex partner.
                  Detta definizione, però, come è stato correttamente notato, è fuorviante
             e, al contempo, vittimizzante nell’utilizzo di entrambi i termini .
                                                                         (2)
                  Il fine di vendetta, infatti, è solo uno dei moventi dell’autore del reato  e
                                                                                     (3)
             rischia di alimentare il cosiddetto victim blaming, cioè la colpevolizzazione della
             vittima, poiché sposta l’attenzione e la responsabilità dall’autore del reato alla
             persona offesa, la cui condotta, rappresentata dall’esercizio di un diritto di liber-
             tà (interrompere una relazione), suggerisce l’idea che l’atto sia in qualche misura
             “giustificabile” .
                           (4)
             (1)  Cfr., CIAVOLA A., GOBBI C., MALANGONE E., MORENA D., TAMMARO A., VERRONE F., Codice
                  Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69), Contributi vari, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 2, 2021,
                  11 ss.
             (2)  Cfr., CALETTI G. M., “Revenge porn” e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica
                  della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.,
                  3/2018, 72.
             (3)  Studi criminologici dimostrano chiaramente che, spesso, anche colui che commette l’illecito
                  nei confronti di una persona con cui ha intrattenuto una relazione non è mosso dalla sete di
                  vendetta o dalla volontà di recarle danno; le motivazioni che spingono ad agire possono essere
                  anche molto più “banali”. Dietro alla divulgazione può, ad esempio, celarsi il desiderio di con-
                  seguire un profitto, così come non sono infrequenti i casi in cui la condotta viene realizzata
                  per acquisire notorietà, per divertimento, per scherzo e perfino per noia.
             (4)  Cfr., Di NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle
                  fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69, Milano, 2020,
                  282 e ss.

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