Page 14 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



             stati realizzati tramite fatti penalmente rilevanti, tra i quali assume preponderan-
             te rilievo quello contemplato dal primo comma dell’art. 615-bis c.p. .
                                                                             (13)
                  Allo stesso modo, non solleva problemi la condotta di sottrazione, la quale
             comporta che l’impossessamento di immagini o video avvenga senza il consen-
             so dell’avente diritto, come accade, ad esempio, attraverso l’installazione illecita
             di spy-cam che riprendono momenti di intimità in cui la vittima si trovi in spo-
             gliatoi o bagni pubblici, ovvero l’hackeraggio dei sistemi informatici usati dalla
             vittima; la sottrazione può integrare o meno autonoma fattispecie di reato, con
             la conseguenza che può operare il concorso con il diverso delitto ravvisabile.
                  Il particolare legame tra autore del reato e fatto tipico viene meno, invece,
             nella previsione del comma 2, in cui viene punito chiunque abbia ricevuto o
             “comunque” acquisito le immagini o i video di cui al primo comma e li abbia
             successivamente diffusi; in questo caso il fatto è effettivamente realizzabile da
             “chiunque”, così da integrare un’ipotesi di reato comune.
                  Le due ipotesi disciplinate dall’art. 612-ter c.p. si differenziano anche in
             relazione  all’elemento  psicologico:  mentre  la  fattispecie  di  cui  al  comma  1
             richiede il semplice dolo generico, per quella di cui al comma 2 è necessario,
             invece, il dolo specifico di arrecare nocumento alla persona (o alle persone, se
             sono più d’una) effigiata o ripresa. Non sarà sufficiente, dunque, provare la
             compresenza dei presupposti della condotta e volontarietà dell’ulteriore atti-
             vazione  in  modo  distributivo,  ma  sarà  necessario,  altresì,  dimostrare  che
             l’agente - che possiamo definire “revenger di secondo grado” - abbia voluto
             arrecare un danno alla persona offesa.
                  Tale danno può consistere in qualsiasi lesione alla sfera giuridica della
             vittima: danno patrimoniale, se dalla pubblicazione (da intendersi in senso
             lato) la parte lesa abbia ricevuto una deminutio suscettibile di valutazione eco-
             nomica - come, ad esempio, l’annullamento di un contratto commerciale -
             ovvero danno morale, nella misura in cui abbia sofferto nella sfera psicologi-
             ca, danno alla vita di relazione e così via, secondo le regole e la prassi dei tri-
             bunali civili .
                        (14)
                  Per certo, la previsione del dolo specifico finisce per vanificare qualunque
             possibilità applicativa della fattispecie disciplinata nel comma 2 dell’art. 612-ter
             c.p., proprio per le difficoltà di provare il “fine di recare nocumento”; si tratta
             di un requisito che svuota le possibilità di applicazione della fattispecie e che
             contrasta con gli scopi perseguiti dal legislatore.

             (13)  In questi termini LO MONTE E., L’art. 612-ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessual-
                  mente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all’oblio e “morti social”, Torino, 2021, 75.
             (14)  Cfr., SORGATO A., Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici, Milano, 2020, 53.

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