Page 14 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA
stati realizzati tramite fatti penalmente rilevanti, tra i quali assume preponderan-
te rilievo quello contemplato dal primo comma dell’art. 615-bis c.p. .
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Allo stesso modo, non solleva problemi la condotta di sottrazione, la quale
comporta che l’impossessamento di immagini o video avvenga senza il consen-
so dell’avente diritto, come accade, ad esempio, attraverso l’installazione illecita
di spy-cam che riprendono momenti di intimità in cui la vittima si trovi in spo-
gliatoi o bagni pubblici, ovvero l’hackeraggio dei sistemi informatici usati dalla
vittima; la sottrazione può integrare o meno autonoma fattispecie di reato, con
la conseguenza che può operare il concorso con il diverso delitto ravvisabile.
Il particolare legame tra autore del reato e fatto tipico viene meno, invece,
nella previsione del comma 2, in cui viene punito chiunque abbia ricevuto o
“comunque” acquisito le immagini o i video di cui al primo comma e li abbia
successivamente diffusi; in questo caso il fatto è effettivamente realizzabile da
“chiunque”, così da integrare un’ipotesi di reato comune.
Le due ipotesi disciplinate dall’art. 612-ter c.p. si differenziano anche in
relazione all’elemento psicologico: mentre la fattispecie di cui al comma 1
richiede il semplice dolo generico, per quella di cui al comma 2 è necessario,
invece, il dolo specifico di arrecare nocumento alla persona (o alle persone, se
sono più d’una) effigiata o ripresa. Non sarà sufficiente, dunque, provare la
compresenza dei presupposti della condotta e volontarietà dell’ulteriore atti-
vazione in modo distributivo, ma sarà necessario, altresì, dimostrare che
l’agente - che possiamo definire “revenger di secondo grado” - abbia voluto
arrecare un danno alla persona offesa.
Tale danno può consistere in qualsiasi lesione alla sfera giuridica della
vittima: danno patrimoniale, se dalla pubblicazione (da intendersi in senso
lato) la parte lesa abbia ricevuto una deminutio suscettibile di valutazione eco-
nomica - come, ad esempio, l’annullamento di un contratto commerciale -
ovvero danno morale, nella misura in cui abbia sofferto nella sfera psicologi-
ca, danno alla vita di relazione e così via, secondo le regole e la prassi dei tri-
bunali civili .
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Per certo, la previsione del dolo specifico finisce per vanificare qualunque
possibilità applicativa della fattispecie disciplinata nel comma 2 dell’art. 612-ter
c.p., proprio per le difficoltà di provare il “fine di recare nocumento”; si tratta
di un requisito che svuota le possibilità di applicazione della fattispecie e che
contrasta con gli scopi perseguiti dal legislatore.
(13) In questi termini LO MONTE E., L’art. 612-ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessual-
mente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all’oblio e “morti social”, Torino, 2021, 75.
(14) Cfr., SORGATO A., Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici, Milano, 2020, 53.
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