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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”



                     Si tratta di circostanze speciali ad effetto comune, acriticamente mutuate
               dal precedente art. 612-bis c.p., senza tuttavia che siano state valorizzate alcu-
               ne importanti differenze fenomenologiche che intercorrono tra revenge porn e
               stalking.
                     Ad esempio, il fatto di prevedere un aumento di pena nei casi di una pre-
               cedente relazione sentimentale con la persona offesa, ovvero nei casi in cui i
               fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici, lascia intuire
               come il legislatore abbia trascurato di considerare che ciò che nello stalking è
               eventuale, nel revenge porn è la regola . Così, in merito alla prima circostanza
                                                   (30)
               aggravante, mentre le ipotesi di “pornovendetta in senso stretto” riguardano
               fatti commessi da un ex partner, nello stalking la vittima può essere anche una
               persona sconosciuta, che diventa destinataria di morbosa attenzione da parte di
               un estraneo: è, dunque, evidente come solo per quest’ultimo fenomeno abbia
               senso prevedere l’aggravante della precedente relazione, in quanto è solo in tale
               contesto criminologico che essa rappresenta un’eventualità certamente più pre-
               occupante.
                     Allo stesso modo, in relazione alla seconda circostanza aggravante, se il
               compimento degli atti persecutori può certamente prescindere dall’utilizzo di
               strumenti informatici o telematici, la carica offensiva del revenge porn si fonda
               in gran parte proprio sull’uso delle tecnologie digitali, che contribuiscono a
               renderlo estremamente semplice da realizzare e al contempo devastante nelle
               conseguenze: dunque, stante l’utilizzo che ormai si fa di tali strumenti, è vero-
               simile  ritenere  che  la  quasi  totalità  della  casistica  riguarderà  la  fattispecie
               aggravata.
                     Il comma 4 dell’art. 612-ter c.p. prevede una circostanza aggravante ad
               effetto speciale, con aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il delitto sia
               posto in essere nei confronti di persona in condizione di inferiorità fisica o psi-
               chica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
                     L’aggravante ricalca, ma questa volta non “ricopia”, il testo dell’art. 612-
               bis c.p.: manca il riferimento alla vittima minore, e questo deriva dal fatto che,
               nell’ipotesi di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, si azionerà
               verosimilmente la clausola di salvaguardia prevista nell’incipit del comma 1 e
               verrà contestato il diverso reato di cui all’art. 600-ter c.p.; inoltre, è molto diversa
               la dizione concernente il soggetto “debole”, visto che nell’art. 612-bis c.p. si
               richiama la condizione di disabilità (riconosciuta) ai sensi dell’art. 3 legge 5 feb-
               braio 1992, n. 104, mentre nell’art. 612-ter c.p. si adotta una formula più ampia,
               evocativa di una condizione di inferiorità genericamente intesa.

               (30)  In tal senso, MATTIA M., op. cit., 16.

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