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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”
Si tratta di circostanze speciali ad effetto comune, acriticamente mutuate
dal precedente art. 612-bis c.p., senza tuttavia che siano state valorizzate alcu-
ne importanti differenze fenomenologiche che intercorrono tra revenge porn e
stalking.
Ad esempio, il fatto di prevedere un aumento di pena nei casi di una pre-
cedente relazione sentimentale con la persona offesa, ovvero nei casi in cui i
fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici, lascia intuire
come il legislatore abbia trascurato di considerare che ciò che nello stalking è
eventuale, nel revenge porn è la regola . Così, in merito alla prima circostanza
(30)
aggravante, mentre le ipotesi di “pornovendetta in senso stretto” riguardano
fatti commessi da un ex partner, nello stalking la vittima può essere anche una
persona sconosciuta, che diventa destinataria di morbosa attenzione da parte di
un estraneo: è, dunque, evidente come solo per quest’ultimo fenomeno abbia
senso prevedere l’aggravante della precedente relazione, in quanto è solo in tale
contesto criminologico che essa rappresenta un’eventualità certamente più pre-
occupante.
Allo stesso modo, in relazione alla seconda circostanza aggravante, se il
compimento degli atti persecutori può certamente prescindere dall’utilizzo di
strumenti informatici o telematici, la carica offensiva del revenge porn si fonda
in gran parte proprio sull’uso delle tecnologie digitali, che contribuiscono a
renderlo estremamente semplice da realizzare e al contempo devastante nelle
conseguenze: dunque, stante l’utilizzo che ormai si fa di tali strumenti, è vero-
simile ritenere che la quasi totalità della casistica riguarderà la fattispecie
aggravata.
Il comma 4 dell’art. 612-ter c.p. prevede una circostanza aggravante ad
effetto speciale, con aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il delitto sia
posto in essere nei confronti di persona in condizione di inferiorità fisica o psi-
chica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
L’aggravante ricalca, ma questa volta non “ricopia”, il testo dell’art. 612-
bis c.p.: manca il riferimento alla vittima minore, e questo deriva dal fatto che,
nell’ipotesi di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, si azionerà
verosimilmente la clausola di salvaguardia prevista nell’incipit del comma 1 e
verrà contestato il diverso reato di cui all’art. 600-ter c.p.; inoltre, è molto diversa
la dizione concernente il soggetto “debole”, visto che nell’art. 612-bis c.p. si
richiama la condizione di disabilità (riconosciuta) ai sensi dell’art. 3 legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, mentre nell’art. 612-ter c.p. si adotta una formula più ampia,
evocativa di una condizione di inferiorità genericamente intesa.
(30) In tal senso, MATTIA M., op. cit., 16.
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