Page 22 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



                  Sempre sul fronte della polizia giudiziaria - visto il ruolo di particolare
             importanza dalla stessa assunto nello svolgimento delle indagini in questa mate-
             ria - l’art. 5 della stessa legge n. 69/2019 introduce l’obbligo di organizzare
             presso gli istituti di formazione della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il
             Corpo di Polizia penitenziaria, specifici corsi destinati al personale che esercita
             funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzio-
             ne ed al perseguimento dei reati di cui agli artt. 1, 2 e 3 (elenchi in cui il revenge
             porn compare in due norme su tre), o che interviene nel trattamento penitenzia-
             rio delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è addirittura obbli-
             gatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.
                  L’art.  2  della  legge  n.  69/2019  inserisce  all’art.  362  c.p.p.  il  nuovo
             comma 1-ter, secondo cui il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizio-
             ne della notizia di reato, esamina la persona offesa o chi ha denunciato i reati
             di violenza domestica e di genere elencati; il termine di tre giorni può essere
             prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori di
             anni diciotto o per la riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della
             persona offesa.
                  La  nuova  disposizione  -  mossa  dalla  medesima  esigenza  acceleratoria
             posta già a fondamento dell’art. 1 della legge n. 69/2019 - non trova, però,
             applicazione per il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente
             espliciti, di cui all’art. 612-ter c.p., poiché tale reato risulta incomprensibilmente
             escluso dal catalogo di quelli elencati nel comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p.: si tratta
             di una scelta legislativa che, invero, avrebbe meritato un’adeguata spiegazione.
                  L’assunzione delle informazioni da parte della persona offesa - attività
             che può anche essere delegata alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370
             c.p.p.  -  costituisce,  infatti,  un  elemento  di  valutazione  imprescindibile  per
             l’autorità: l’audizione può far emergere fatti e circostanze che la vittima non
             è stata in grado di riferire al momento della presentazione della denuncia o
             querela e permette di valutare le reali caratteristiche personali delle vittime,
             il contesto, la natura e le circostanze del fatto di reato, nonché i suoi even-
             tuali sviluppi.
                  Orbene, se c’è un delitto suscettibile di una rapida “evoluzione”, quello è
             proprio il reato previsto dall’art. 612-ter c.p.: tre giorni dopo aver denunciato il
             fatto, la parte lesa potrebbe essere in possesso di innumerevoli screenshots rap-
             presentativi di diffusioni successive a quelle allegate alla prima querela, di mes-
             saggi di ingiuria, di manifestazione di odio, di istigazione alla violenza, ricevuti
             e patiti in conseguenza del primo post e delle successive divulgazioni .
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             (34)  SORGATO A., op. cit., 123.

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