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DOTTRINA



             derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso» .
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                  Il Codice Rocco conosceva tale ipotesi come circostanza aggravante del
             delitto di lesioni personali, il Codice Rosso la trasforma in un titolo autonomo
             delittuoso con un proprio e distinto trattamento sanzionatorio: con la previsio-
             ne di una pena principale ad hoc , di una pena accessoria perpetua , di circo-
                                                                              (3)
                                            (2)
             stanze aggravanti che possono implicare financo la irrogazione della pena del-
             l’ergastolo quando dalla condotta incriminata derivi la morte della vittima .
                                                                                    (4)
             (1)  Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ed altre
                  disposizioni in materia di tutela della vittime di violenza domestica e di genere”, meglio conosciuta come
                  “Codice Rosso”, volendo, tramite ricorso a un lessico di matrice ospedaliera, evidenziare la
                  necessità di un urgente intervento e di una corsia preferenziale per la tutela delle persone vul-
                  nerabili. Per un primo commento della novella, VALSECCHI, “Codice rosso” e diritto penale sostan-
                  ziale: le principali novità, in DPP, 2020, 165 ss.; BASILE F., La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo:
                  dal Codice Rocco al Codice Rosso, in DPU, 20 novembre 2019; BORASI, Prime considerazioni sul “Codice
                  rosso”, in Riv. Pen., 2019, 739 ss.; PIERDONATI, La tutela penale delle persone vulnerabili con particolare
                  riferimento all’analisi della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto “codice rosso”), in La Giustizia penale,
                  2020, 176 ss.; DE SANTIS, “Codice Rosso”. Le modifiche al codice penale, in Studium Iuris, 2020, 1 ss.
                  Per un primo commento alla nuova previsione incriminatrice, si veda CASALNUOVO, COLELLA,
                  Il nuovo reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso introdotto dal
                  Codice rosso, in Riv. Pen., 2019, 983 ss.; MANNA, La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice
                  penale, Codice rosso e principio di proporzione, in Arch. Pen. (online), 2020; LO MONTE, Il “nuovo” art.
                  583-quinquies c.p. (“deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”): l’ennesimo
                  esempio di simbolismo repressivo, in Leg. Pen. (online), 22 novembre 2019; PADOVANI, Lo sfregio, da
                  aggravante a delitto, in CADOPPI, VENEZIANI, ALDROVANDI, PUTINATI (a cura di), Legalità e diritto
                  penale dell’economia. Studi in onore di Alessio Lanzi, a cura di, Roma, 2020, 246 ss.; GIRANI, Il
                  fenomeno del vitriolage: da circostanza aggravante a fattispecie autonoma di reato, in Penale, Diritto e procedura
                  (in corso di pubblicazione); per un primo inquadramento, nella manualistica e nelle opere gene-
                  rali, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, V. ed., Bologna, 2020,
                  103 ss.; TORDINI CAGLI, Sub art. 583-quinquies, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, VII ed.,
                  Milano, 2019, 3710 ss.; utili indicazioni, per una prima lettura delle modifiche, si ricavano dalla
                  Corte di cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su “Legge 19 luglio 2019,
                  n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
                  di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, 27 ottobre 2019 (di seguito, per bre-
                  vità, “Relazione del Massimario”), consultabile dal sito istituzionale della Corte (www.cortedi-
                  cassazione.it); sulla previgente circostanza aggravante delle lesioni personali gravissime e sulle
                  questioni connesse, si veda, principalmente, CRIMI, Sub art. 583, in CADOPPI, CANESTRARI,
                  VENEZIANI (diretto da), Codice penale, Torino, 2019, 2238 ss.; D’ANDRIA, Sub art. 583, LATTANZI,
                  LUPO (diretto da), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Vol. VII, I delitti contro la per-
                  sona, Libro II, Milano, 2015, 106 ss.; nonché, MASERA, I delitti contro l’integrità fisica, in VIGANÒ,
                  PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2011, 87 ss.
             (2)  “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio perma-
                  nente del viso è punito con la reclusione da otto anni a quattordici anni”, (art. 583-quinquies, comma 1, c.p.).
             (3)  “La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice
                  di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi uffi-
                  cio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”, (art. 583-quinquies, comma 2, c.p.).
             (4)  “La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
                  dall’articolo 576, ed è aumentata di un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
                  dall’articolo 577 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da per-
                  sona travisata o da più persone riunite”, (art. 585, comma 1, c.p.); “Si applica la pena dell’ergastolo
                  se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso [omicidio] (…) in occasione della com-
                  missione di taluno dei delitti previsti dagli articoli (…) 583-quinquies”, (art. 576, comma 1, n. 5, c.p.).

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