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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
In tale senso, nonostante si sia dinanzi a una evidente e irragionevole lacuna,
un intervento che sancisca la incostituzionalità della nuova previsione incrimi-
natrice nella parte in cui non prevede la punibilità a titolo di colpa della condot-
ta incriminata sarebbe comunque precluso alla Corte costituzionale stante il
principio cardine della legalità penale, in specie della riserva assoluta di legge
(articolo 25, comma 2, Cost.).
3. Il trattamento sanzionatorio. Simbolismo, sproporzione, irragionevo-
lezza della pena principale ed accessoria
In linea con la ratio di politica criminale è invece il trattamento sanziona-
torio previsto dal Codice Rosso per il delitto in parola. Viene aumentata la pena
principale della reclusione - da otto a quattordici anni di reclusione in sostitu-
zione della precedente cornice da sei a dodici anni - e viene prevista la pena
accessoria della interdizione perpetua del condannato da qualsiasi ufficio atti-
nente alla tutela, alla curatela e alla amministrazione di sostegno.
La scelta votata al rigore sanzionatorio trova plausibilmente fondamento
in una sorta di simbolismo penale, ovverosia in quella logica di esasperato
aumento delle cornici edittali nella speranza di offrire una risposta alle istanze
punitive provenienti dalla collettività e calmare il crescente allarme sociale .
(13)
Modus procedendi che, come la recente e infruttuosa esperienza dimostra,
non implica alcun serio e concreto effetto positivo nella lotta al crimine per evi-
denti e ben noti argomenti che qui possiamo esporre solo in sintesi.
In primo luogo, la efficacia del diritto penale non riposa nella durezza o
severità ma nella certezza e prontezza della pena, come ci ricorda Cesare
Beccaria nel libretto Dei delitti e delle pene .
(14)
(13) In tale ottica, LO MONTE, op. cit., 19; MANNA, op. cit., 4; DE SANTIS, op. cit., 6-7. Così anche,
espressamente, in sede di primo commento, VALSECCHI, op. cit., 171: “l’impressione è che ci
troviamo in presenza di un intervento normativo dettato principalmente dal desiderio del
legislatore di intercettare un sentimento collettivo di allarme suscitato da alcuni (certamente
terribili, ma pur sempre numericamente circoscritti) fatti di cronaca (…) piuttosto che dalla
reale necessità di rafforzare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento rispetto a fatti già in
precedenza annoverati fra le ipotesi più gravi di lesione personale”.
(14) BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Edizione Feltrinelli, Milano, 1991, 77, cap. XVII: “(…) Uno
dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse, e per con-
seguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere
un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo,
benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più
terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi,
spaventano sempre gli animi umani (…); si vedano le ricerche sulla effettività della pena di
PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, in RIDPP,
1981, 447 ss.
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