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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”



               giudiziaria  ha  l’obbligo  di  riferire  immediatamente,  anche  in  forma  orale,  la
               notizia di reato al pubblico ministero . La riforma intende, dunque, consentire
                                                   (33)
               l’immediato intervento del pubblico ministero in presenza di reati considerati
               dal legislatore di particolare allarme sociale e che necessitano di una tempestiva
               direzione delle indagini da parte del pubblico ministero, a salvaguardia degli
               interessi tutelati; viene, così, configurata una vera e propria corsia preferenziale,
               che tiene conto della drammaticità della situazione vissuta dalla vittima.
                     Come  espressamente  chiarito  nella  relazione  illustrativa  della  legge  n.
               69/2019, con l’art. 1 si esclude ogni discrezionalità nella scelta dello strumento
               comunicativo della notizia di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi
               “immediatamente”, senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di
               ragioni  di  urgenza.  Imponendo  l’immediata  comunicazione  della  notizia  di
               reato, infatti, s’introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a feno-
               meni criminosi per i quali l’inutile decorso del tempo può portare, e spesso
               porta, ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose.
                     La disposizione non prevede sanzioni processuali nel caso di omissione
               dell’immediato adempimento prescritto dall’art. 347, comma 3, c.p.p. L’art. 124
               c.p.p., però, impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di applicare
               le norme del codice di rito anche quando l’inosservanza non importi nullità o
               altra sanzione processuale. Ne consegue l’eventuale responsabilità disciplinare,
               sia sulla base degli ordinamenti interni, sia nei confronti dell’autorità giudiziaria,
               ai sensi degli artt. 16 e 17 disp. att. c.p.p.; in presenza di condotte dolose potran-
               no, poi, ricorrere i presupposti del delitto di cui all’art. 361 c.p. (omessa denun-
               cia di reato da parte del pubblico ufficiale). Fermo restando l’obbligo di imme-
               diata comunicazione, sarà compito della polizia giudiziaria inoltrare, successiva-
               mente, la notizia di reato in forma scritta, con l’ulteriore documentazione; in
               ogni caso, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero, ai sensi
               degli artt. 348 e ss. c.p.p. sarà consentito alla polizia giudiziaria lo svolgimento
               delle  consuete  attività  investigative,  a  condizione  che  tali  attività  non  siano
               incompatibili (o, comunque, in contrasto) con le specifiche direttive impartite
               dalla procura della Repubblica. Si consideri, peraltro, che l’art. 3 della legge n.
               69/2019 impone alla polizia giudiziaria un canale preferenziale nella trattazione
               delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati in oggetto,
               introducendo anche in questo caso, come visto a proposito dell’intervento sul-
               l’art. 347 c.p.p., una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate in
               materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

               (33)  Cfr., RECCHIONE S., Codice rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
                     con la legge 69/2019, in Il penalista, Focus del 26 luglio 2019, 1.

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