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IL FENOMENO DEL COSIDDETTO “REVENGE PORN”
giudiziaria ha l’obbligo di riferire immediatamente, anche in forma orale, la
notizia di reato al pubblico ministero . La riforma intende, dunque, consentire
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l’immediato intervento del pubblico ministero in presenza di reati considerati
dal legislatore di particolare allarme sociale e che necessitano di una tempestiva
direzione delle indagini da parte del pubblico ministero, a salvaguardia degli
interessi tutelati; viene, così, configurata una vera e propria corsia preferenziale,
che tiene conto della drammaticità della situazione vissuta dalla vittima.
Come espressamente chiarito nella relazione illustrativa della legge n.
69/2019, con l’art. 1 si esclude ogni discrezionalità nella scelta dello strumento
comunicativo della notizia di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi
“immediatamente”, senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di
ragioni di urgenza. Imponendo l’immediata comunicazione della notizia di
reato, infatti, s’introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a feno-
meni criminosi per i quali l’inutile decorso del tempo può portare, e spesso
porta, ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose.
La disposizione non prevede sanzioni processuali nel caso di omissione
dell’immediato adempimento prescritto dall’art. 347, comma 3, c.p.p. L’art. 124
c.p.p., però, impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di applicare
le norme del codice di rito anche quando l’inosservanza non importi nullità o
altra sanzione processuale. Ne consegue l’eventuale responsabilità disciplinare,
sia sulla base degli ordinamenti interni, sia nei confronti dell’autorità giudiziaria,
ai sensi degli artt. 16 e 17 disp. att. c.p.p.; in presenza di condotte dolose potran-
no, poi, ricorrere i presupposti del delitto di cui all’art. 361 c.p. (omessa denun-
cia di reato da parte del pubblico ufficiale). Fermo restando l’obbligo di imme-
diata comunicazione, sarà compito della polizia giudiziaria inoltrare, successiva-
mente, la notizia di reato in forma scritta, con l’ulteriore documentazione; in
ogni caso, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero, ai sensi
degli artt. 348 e ss. c.p.p. sarà consentito alla polizia giudiziaria lo svolgimento
delle consuete attività investigative, a condizione che tali attività non siano
incompatibili (o, comunque, in contrasto) con le specifiche direttive impartite
dalla procura della Repubblica. Si consideri, peraltro, che l’art. 3 della legge n.
69/2019 impone alla polizia giudiziaria un canale preferenziale nella trattazione
delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati in oggetto,
introducendo anche in questo caso, come visto a proposito dell’intervento sul-
l’art. 347 c.p.p., una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
(33) Cfr., RECCHIONE S., Codice rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
con la legge 69/2019, in Il penalista, Focus del 26 luglio 2019, 1.
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